Con la sentenza 6471/2019 pubblicata lo scorso 27 settembre, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale:
“l’Amministrazione di appartenenza non possa legittimamente contestare la debenza del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate dal personale di pubblica sicurezza, in eccedenza ai limiti fissati, se non dimostri che il dipendente abbia potuto effettivamente optare per il corrispondente riposo compensativo, per la fruizione del quale è onere dell’Amministrazione stessa – previa verifica dei limiti delle relative disponibilità finanziarie – predisporre la necessaria programmazione dei turni di servizio e le conseguenti iniziative, con l’eventuale attribuzione d’ufficio del riposo medesimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanze 6 aprile 2004, n. 1606, e 13 luglio 2004, n. 3292)” (Cons. Stato, sez. sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5378).
Al fine di evitare aggiramenti del principio espresso dal Consiglio di Stato e/o costosi e lunghi ricorsi alla giustizia amministrativa per vedersi riconosciuto un diritto, è necessario integrare/modificare l’attuale contratto, precisando che, allo scadere dei termini previsti per la fruizione del riposo compensativo, le ore di straordinario eventualmente non pagate e non recuperate, vanno immediatamente pagate.