BUON SENSO E RESPONSABILITA’ IN TEMPO DI PANDEMIA
Per contenere il contagio occorre limitare al massimo gli assembramenti e la circolazione delle persone, finanzieri compresi. Non lo diciamo noi, lo dice la scienza e lo dicono tutte le norme straordinarie sinora emanate.
Ecco che in questo momento è necessario regolare l’attività della Guardia di Finanza sulla base di tre parametri: tipo di servizio, salute del finanziere e salute dei cittadini. Alla luce delle disposizioni normative e delle direttive del Comando Generale e di quanto da ultimo previsto dal d.l. n.18/2020 ed in particolare dall’art. 87, si ritiene che:
- le attività oggi essenziali siano solo quelle legate al mantenimento dell’ordine pubblico e del rispetto delle disposizioni a contrasto della pandemia da Covid19; per questo tipo di attività occorre, tuttavia, che siano opportunamente aggiornati con la valutazione del rischio biologico tutti i D.V.R., che i finanzieri impiegati siano dotati di adeguati D.P.I. e che siano formati sul loro corretto utilizzo e che sia adottata ogni possibile misura per mitigare il rischio contagio (max. 2 fin per auto, sanificazione dei mezzi, pattuglie fisse, ecc.);
- l’attività istituzionale urgente e/o non rinviabile e l’attività di funzionamento essenziale devono essere svolte con l’adozione tutti gli strumenti ordinari e straordinari consentititi per limitare la mobilità da e per il luogo di lavoro e la presenza in ufficio dei finanzieri: pianificazione orari in deroga (turni da 12 ore), concessione licenza straordinaria (ove ne ricorrano i presupposti), concessione della modalità di lavoro “smart working”, concessione di licenza ordinaria (ove non sussistano reali esigenze di servizio per negarla);
- l’attività istituzionale operativa non urgente e l’attività di supporto e di funzionamento non essenziale deve essere svolta con ricorso massiccio agli strumenti ordinari e straordinari consentiti per limitare la mobilità da e per il luogo di lavoro e la presenza dei finanzieri in ufficio ed in particolare alla concessione della modalità di lavoro “smart working”.
Le disposizioni normative e le Direttive del Comando Generale non possono regolare nel dettaglio tutte le situazioni, per questo occorre che siano osservate ed applicate con responsabilità e buon senso dai Comandanti ad ogni livello e da tutti i finanzieri.
Purtroppo l’esperienza di questi giorni, ci fa pensare che talvolta il buon senso sia stato sostituito da paura di decidere e/o superficialità e/o assurdo eccesso di zelo, che hanno portato a sottovalutare situazioni in cui era necessario intervenire con rapidità. Forse la gravità della situazione non era ancora stata percepita.
Alcuni esempi. Non dimostra buon senso, il comandante che:
- avendo esigenza di garantire servizi essenziali di ordine pubblico, non si preoccupa della sicurezza dei finanzieri impiegati (fornitura D.P.I. e sanificazione degli strumenti), perché si mette a rischio la salute del finanziere, della sua famiglia e dei cittadini con cui andrà ad interagire;
- senza avere esigenza di dover garantire servizi essenziali, non accorda una licenza ordinaria; perché senza un’adeguata giustificazione si aumenta la circolazione e l’assembramento in ufficio;
- in presenza di servizi non urgenti, non essenziali e per cui non è imprescindibile la presenza in ufficio, non accorda la modalità di lavoro in “smart working”, adducendo motivazioni formali (“la circolare non lo prevede letteralmente”) o solo una generica impossibilità di controllare l’attività del dipendente; perché senza un’adeguata giustificazione si aumenta la circolazione e l’assembramento in ufficio;
- non concede la licenza straordinaria in presenza di comprovate motivazioni o non concede/ordina modalità di lavoro in “smart working” in presenza di attività non essenziali e che non richiedono la presenza fisica in ufficio, subordinando tali strumenti alla richiesta di licenza ordinaria; perché si distorce la natura degli istituti della licenza straordinaria e ordinaria e si tenta di eludere le proprie responsabilità per ribaltarle sui dipendenti;
- avendo avuto contezza di casi conclamati o comunque sospetti di contagio (sintomi o contatti diretti con contagiati), non si è prontamente adoperato per attivare le procedure di isolamento cautelare e, se del caso, la sottoposizione a tampone dei finanzieri coinvolti.
Ora che la gravità del fenomeno è ben nota a tutti, chiediamo responsabilità e buon senso ai comandanti di ogni livello.
Di converso, facciamo appello al senso di responsabilità dei colleghi, affinché si evitino comportamenti inappropriati che alla fine ricadono sui colleghi in servizio. Non siamo in trincea come il personale del settore sanitario, ma siamo subito dietro ed il nostro status professionale ci impone responsabilità verso i cittadini e la Costituzione.
Roma 18 marzo 2020
LA SEGRETERIA GENERALE
Scarica l’Editoriale SILF 18 03 2020