RIORDINO – IPOTESI DI RICORSI COLLETTIVI
A margine dell’approvazione del secondo correttivo (d. lgs. n. 172/2019) al riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza (d.lgs. n. 95/2017) sono pervenute a questa O.S. alcune richieste di parere in ordine alla fattibilità di ricorsi alla giustizia amministrativa, con particolare riferimento alla diversità tra l’impianto transitorio previsto dalla Guardia di Finanza e quello previsto per l’Arma dei Carabinieri ed alla conseguente presunta violazione del c.d. principio di equiordinazione.
Occorre innanzitutto precisare che questa O.S. non è stata minimamente coinvolta nel confronto per il correttivo e comunque non condivide affatto le scelte del legislatore in ordine al limite minimo di 55 anni di età anagrafica per l’accesso al concorso straordinario per Ispettore riservato ai Brig. Capo QS ed al regime transitorio riservato agli M.C. + 8 ante riordino della Guardia di Finanza.
Ciò premesso, abbiamo comunque sottoposto all’attenzione del nostro legale i casi segnalatici. Dall’analisi giuridica è emerso che:
- la legge delega (art. 8 comma 1 lettera a legge 124/2015) prevede “il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia”;
- la Consulta ha più volte ribadito che il principio di equiordinazione è un principio di carattere generale e che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità in ordine all’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza n. 230 del 2014), specie nel transito da un regime all’altro (sentenza n. 217 del 1997), anche con riguardo alle forze di polizia (sentenze n. 442 del 2005, n. 63 del 1998, n. 239 del 2019, n.21 del 2020 e ordinanza n. 296 del 2000);
- i decreti di riordino sono stati già vagliati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 239 del 2019 e n.21 del 2020) con esito negativo per i ricorrenti;
- le nuove regole sul procedimento amministrativo possono comportare, come peraltro già accaduto in sede di contenzioso sul riordino (sentenza 6225/2018 Tar Lazio II ter), la condanna al pagamento delle spese legali, con aggravio di costi a carico dei ricorrenti.
Per quanto sopra, nell’esclusivo interesse dei colleghi che hanno creduto e credono nella professionalità di questa sigla ed a costo di rinunciare a risultati certi in termini di proselitismo, riteniamo inopportuno intraprendere o promuovere azioni legali collettive sulle questioni sollevate. Per noi il ricorso non va giustificato e/o utilizzato solo come strumento per dare sfogo alle (sia pur legittime) arrabbiature o, peggio, per drenare consenso.
13 maggio 2020 La Segreteria Generale