QUARANTENA, DISPENSA PRECAUZIONALE E LAVORO AGILE. NOVITA’ LEGISLATIVE E CHIARIMENTI INPS E MIN. SALUTE

Cosa succede se risulto positivo al tampone? Cosa succede se ho avuto contatti diretti con una persona positiva e vengo posto in quarantena precauzionale? Cosa succede se ho un figlio minorenne che viene posto in quarantena in isolamento perché positivo o in quarantena precauzionale?

Sono queste le domande più frequenti che in questi giorni ci hanno rivolto i nostri iscritti. In attesa delle disposizioni attuative che il Comando Generale sicuramente adotterà nei prossimi giorni, cerchiamo di capire come stanno le cose adesso e cosa potrebbe accadere nell’immediato futuro.

Prima di tutto occorre evidenziare come una recentissima circolare del Ministero della salute (preleva qui la circolare del Ministero della salute n. 32850 del 13 ottobre 2020) stabilisce cosa si intende per isolamento e cosa si intende per quarantena:

  • l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;
  • la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

La stessa circolare stabilisce inoltre i tempi e le modalità previsti per il rientro in comunità a seguito di isolamento o quarantena, come di seguito indicato:

  • casi positivi asintomatici: 10 giorni + test molecolare;
  • casi positivi sintomatici: 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test molecolare;
  • casi positivi a lungo termine: a seconda dei casi;
  • contatti stretti asintomatici, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il Ministero della Salute raccomanda inoltre di non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Ciò premesso, proviamo a rispondere alle domande più frequenti, anche alla luce di quanto previsto in un recente chiarimento dell’INPS (preleva qui messaggio INPS n. 3653 del 09 ottobre 2020) in ordine al trattamento amministrativo ed economico delle assenze dal lavoro dovute all’epidemia.

Risulto positivo. Il lavoratore è posto in isolamento ed è sorretto dalle garanzie previdenziali, in altri termini è in malattia sino a che non esce dall’isolamento.

Ho avuto contatti diretti con un caso positivo. Il lavoratore non è inidoneo al lavoro, ma viene posto (con provvedimento di natura sanitaria) in quarantena per motivi precauzionali. In tal caso, il lavoratore è coperto da garanzia previdenziale (equiparato a malattia) oppure è posto, ove possibile, in modalità di lavoro agile.

Mio figlio (o altro familiare) è risultato positivo ed è stato posto in isolamento. Se il figlio o il familiare è convivente e/o ha avuto contatti diretti con il genitore nel periodo di manifestazione della malattia o dell’incubazione, si viene posti in quarantena con provvedimento di natura sanitaria e si rientra nel caso precedente: lavoro agile (ove possibile) o malattia.

Mio figlio minore di 14 anni non è positivo, ma è stato posto in quarantena. Si tratta del caso più diffuso e meno tutelato, atteso che in questi casi il genitore non è posto in quarantena e non gode delle tutele previste dai casi precedenti. In tale situazione sono due le soluzioni possibili: essere autorizzato al lavoro agile (ove possibile) o richiedere lo speciale congedo parentale (preleva qui la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020) previsto dall’art. 5 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, con trattamento stipendiale al 50%. Rispetto a tale ultima possibilità, non sono ancora state emanate disposizioni attuative da parte del Comando Generale.

Con particolare riferimento all’ultima situazione, si segnala che è stata pubblicato ieri in gazzetta ufficiale il d.l. n. 104/2020 convertito e modificato dalla legge n. 126/2020, con il quale (art. 37 ter) tra l’altro si prevede di far rivivere sino al 31.12.2020 l’istituto della dispensa precauzionale di cui all’art. 87 comma 6 del d.l. n. 18/2020 per il personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso. L’istituto della dispensa precauzionale potrebbe essere quindi utilizzato nei confronti del personale genitore di figli minori di 14 anni posti in quarantena precauzionale impiegato in attività operative non eseguibili in modalità di lavoro agile, in luogo dello speciale congedo parentale al 50%, anche al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento con il personale posto in regime di lavoro agile.