DDL DA CAMBIARE, CON CONSIDERAZIONE DELLE PECULIARITA’ DELLA GUARDIA DI FINANZA. SINDACATI DEI FINANZIERI UNITI AL SENATO

Questa mattina si è svolta l’audizione dei sindacati del personale della Guardia di Finanza presso la IV Commissione Difesa del Senato. Per il SILF è intervenuto il Segretario Generale Francesco Zavattolo che ha illustrato la nostra posizione rispetto al DDL “Corda” e consegnato un documento condiviso con le altre OO.SS. dei finanzieri USIF, SAF e SINAFI.  

clicca per prelevare il DOCUMENTO UNITARIO SILF – SAF – SINAFI – USIF

Il testo di legge licenziato dalla Camera ed oggi all’attenzione di codesta Commissione presenta, a nostro avviso, molteplici ed importanti punti di criticità, tanto rilevanti che lo scorso 7 ottobre siamo stati costretti a manifestare pubblicamente il nostro dissenso. Più nel dettaglio, il DDL in discussione:

  • sottopone le associazioni sindacali al preventivo assenso e, soprattutto, al controllo perpetuo della diretta controparte datoriale, individuata nel Ministero della Difesa o, nel caso delle OO.SS. del solo personale della Guardia di Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 3); peraltro con tempistiche e modalità del tutto sbilanciate a favore della stessa controparte;
  • impone agli statuti delle associazioni sindacali il rispetto dei principi di coesione interna e massima operatività del tutto avulsi ad una organizzazione di natura privata portatrice di interessi di parte come il sindacato (art. 2);
  • impedisce la libera scelta dei dirigenti sindacali da parte degli iscritti e rende condizionabile l’azione degli stessi dirigenti, stabilendo paletti e limiti (artt. 8 e 9) del tutto irragionevoli per un’organizzazione di diritto privato; si fa in particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 8 comma 2 per il personale impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l’avanzamento o in attribuzione specifiche e soprattutto all’art. 9 comma 8 che impone l’alternanza nella concessione del distacco, evidentemente finalizzata solo ad evitare la maturazione di una dirigenza sindacale professionale ed a condizionare l’azione del dirigente sindacale;
  • non salvaguarda il dirigente sindacale dalla mobilità d’autorità (art. 14 comma 1 lettera b), atteso che il parere del sindacato rimane non vincolante rispetto all’ordine di trasferimento;
  • riconosce ai sindacati del personale militare le stesse identiche materie di competenza oggi riconosciuti alla rappresentanza militare, con esclusione di materie fondamentali come i criteri generali dell’articolazione dell’orario di servizio;
  • riconosce alle strutture territoriali del sindacato la sola funzione consultiva, senza possibilità di effettivo controllo in ordine alla corretta ed uniforme attuazione del contratto, in buona sostanza le stesse prerogative degli attuali Co.Ba.R.;
  • prevede una forma di calcolo della rappresentatività (rispetto alla forza effettiva) del tutto anomala e penalizzante a quanto previsto per tutti gli altri sindacati (forza sindacalizzata);
  • attribuisce al giudice amministrativo la competenza in ordine alle controversie in materia di comportamento antisindacale, in maniera ingiustificatamente penalizzante (anche sotto il profilo economico) per i sindacati del personale militare rispetto a tutti gli altri sindacati.

A nostro avviso, il DDL 1893 strumentalizza la sentenza n. 120 e cristallizza quanto la Corte costituzionale prevede solo in ordine alla costituzione ed all’operatività dei sindacati nelle more dell’emanazione della legge e non a regime. Pertanto, si disegna un modello sindacale con gli stessi poteri, le stesse prerogative e lo stesso grado di dipendenza dalle amministrazioni dell’attuale rappresentanza militare, ma, a differenza di quest’ultima, a carico del lavoratore.

Con particolare riferimento alla Guardia di Finanza, non possiamo non rilevare come l’intero dibattito su questa legge, non a caso incardinato presso le Commissioni Difesa, sia stato incentrato sulle Forze armate tradizionali e sulla funzione di difesa ad esse demandata. Non è stato adeguatamente considerato che questa legge si applica anche a due Forze di polizia ed a 160.000 poliziotti ed in particolare a 60.000 finanzieri che svolgono una funzione (polizia economico-finanziaria) molto diversa rispetto a quella degli appartenenti alle Forze armate. Sul punto è il caso di ricordare che presso la Corte E.D.U. è pendente il ricorso n. 79696/2013 di 400 finanzieri, nel corso del quale i giudici di Strasburgo hanno già richiesto al Governo italiano di chiarire la possibile discriminazione patita dai finanzieri rispetto agli operatori della polizia di stato, atteso che le limitazioni ai diritti sindacali dei finanzieri, “pesate” sulla funzione di difesa delle Forze Armate, non sarebbero giustificate dalla funzione di polizia economico-finanziaria realmente svolta dai finanzieri.

Sulla base di quanto sopra esposto, riteniamo che il DDL n. 1893 debba essere imprescindibilmente modificato nei seguenti punti:

1. devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materie di controversie per comportamento antisindacale;
2. competenza del sindacato in ordine ai criteri generali per l’articolazione dell’orario di servizio, così come accade da anni nella Polizia di stato, senza alcun nocumento alla funzionalità ed all’operatività;
3. attribuzione alle articolazioni periferiche del sindacato di un effettivo potere di controllo sulla corretta applicazione degli accordi contrattuali;
4. modifica del riferimento per il calcolo della rappresentatività, dalla forza effettiva alla forza sindacalizzata;
5. eliminazione dei paletti previsti all’art. 8 comma 2 (con riferimento agli incarichi di comando ed alle funzioni) ed all’art.9 comma 2 con riferimento all’alternanza dei distacchi sindacali;
6. attribuzione del potere di controllo sugli statuti dei sindacati ad un organo terzo ed indipendente (Consiglio di Stato per esempio) e non alla controparte datoriale.

Si tratta, a nostro avviso, di modifiche in grado di consegnare al personale un modello sindacale funzionale ed effettivo, senza incidere sull’efficienza, sulla coesione e sull’operatività delle amministrazioni ed, anzi, migliorando la condivisione ed il benessere organizzativo.

 

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