Da tempo e per primi abbiamo denunciato l’insostenibile situazione del personale delle forze di polizia, con riferimento al lavoro straordinario. Tanto da promuovere uno specifico ricorso. Oggi inauguriamo il nuovo periodico di approfondimento “SILFDOSSIER” con il numero 1/2021 dedicato alla disciplina dell’orario di lavoro e dello straordinario nel comparto sicurezza e difesa.
Di seguito i paragrafi conclusivi del dossier. Clicca qui per prelevare l’intero SILFDOSSIER 1/2021 ORARIO E STRAORDINARIO.
Le specifiche regole del comparto sicurezza e difesa in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario risultano quindi molto meno favorevoli al personale, sia sotto il profilo dell’impiego (e ci può stare), sia sotto il profilo della remunerazione (ed è un’anomalia!).
È infatti logico e legittimo che, per il tipo di servizio svolto, il personale del comparto sicurezza e difesa sia soggetto a regole più restrittive in materia di orario e straordinario, ma tali restrizioni dovrebbero essere compensate con una retribuzione maggiore e non certo inferiore!
Purtroppo, la relativamente scarsa “forza” contrattuale[1] e strutturale[2] del sindacato di polizia e, soprattutto, della rappresentanza militare[3] ha determinato, dal 1995 ad oggi, il mancato aggiornamento/adeguamento dei contratti lavoro del comparto, Tanto che oggi, come sopra dettagliatamente descritto, i vigenti contratti:
- non impongono particolari limiti alla discrezionalità delle amministrazioni in materia di orario di lavoro e di disposizione del lavoro straordinario;
- concedono strumenti di tutela deboli per il personale civile o inesistenti per il personale militare;
- prevedono una misura dell’indennità per lavoro straordinario del personale non dirigente inadeguata, se non illegittima;
- consentono un’irragionevolmente disparità di trattamento tra personale dirigente e personale non dirigente;
- hanno determinato, unitamente al blocco del turnover, l’esplosione del lavoro straordinario in termini di ore prestate;
- consentono il sistematico superamento dell’orario normale di lavoro, anche oltre ogni ragionevole limite, tanto che vi sono addetti che regolarmente prestano oltre 40 ore di lavoro straordinario ogni mese, da anni;
- consentono il pagamento in natura delle prestazioni per lavoro straordinario, anche senza il consenso del lavoratore.
Per rendere meglio l’idea, nella seguente Tabella abbiamo posto a confronto alcuni elementi della disciplina dell’orario di lavoro così come applicati al personale della Guardia di finanza, della Polizia di stato e del comparto Funzioni Centrali.
Guardia di finanza | Polizia di Stato | Funzioni centrali | |
Contrattazione centralizzata dell’articolazione dell’orario di lavoro | no | si | si |
Contrattazione decentrata dell’articolazione dell’orario di lavoro Accordo Nazionale Quadro | no | si | si |
Possibilità di rifiutare la prestazione straordinaria a determinate condizioni | no | no | si |
Maggiorazione indennità per lavoro straordinario: 15% diurno, 30% festivo notturno, 50% notturno e festivo | Solo personale dirigente | Solo personale dirigente | Tutti (i dirigenti non sono soggetti ad orario e straordinario) |
Maggiorazione indennità per lavoro straordinario: 1% diurno, 15% festivo notturno, 30% notturno e festivo | Solo personale non dirigente | Solo personale non dirigente | nessuno |
Limiti invalicabili alla disposizione di lavoro straordinario | no | no | si |
Possibilità di rifiutare il pagamento in natura sotto forma di riposi compensativi | no | no | si |
Indennità per lavoro a turni | no | no | si |
Indennità per reperibilità | Si per la c.d. “presenza qualificata” di polizia, no per la reperibilità da Regolamento di servizio interno. | Si per la c.d. “presenza qualificata” di polizia | si |
Indennità di “cambio turno” | no | si | Non necessaria |
Possibilità di disporre un turno 00.00/00:06 dopo il riposo o 18:00/24:00 prima del riposo | si | no | Non necessaria |
Periodo minimo di riposo di 11 ore tra un turno e l’altro | Si (derogabile) | Si (inderogabile) | Si (inderogabile) |
Il quadro innanzi descritto fa emergere una situazione estremamente critica che si ripercuote inevitabilmente sul personale, in particolare sul personale impiegato nei servizi operativi, e sulle loro famiglie.
Una situazione inaccettabile ed ormai insostenibile che va urgentemente corretta! Per tali ragioni, è assolutamente indispensabile che:
- l’articolazione dell’orario di servizio sia inserita tra le materie di competenza del sindacato del personale militare;
- sia uniformata la disciplina inerente l’orario di lavoro applicabile al personale militare ed al personale civile delle forze di polizia, risolvendo l’irragionevole disparità di trattamento a fronte di sostanziale identità di compiti e funzioni;
- la misura dell’indennità per lavoro straordinario del personale non dirigente venga cospicuamente rivalutata, con la reintroduzione del meccanismo delle maggiorazioni inopinatamente abrogato nel 2002 e l’inclusione della indennità mensile pensionabile nella “retribuzione ordinaria”;
- l’adeguamento della misura del lavoro straordinario deve essere finanziato esclusivamente con le risorse contrattuali di competenza 27,4 mln di euro[1] e per la restante e più cospicua parte, attraverso la riduzione delle ore autorizzabili, operazione oggi resa possibile dallo sblocco del turnover e dall’uso della tecnologia;
- sia risolta la disparità di trattamento tra il personale dirigente e quello non dirigente;
- sia previsto il consenso del lavoratore per la retribuzione del lavoro straordinario in natura (riposo compensativo);
- sia introdotta l’indennità di turnista;
- sia rivisto il F.E.S.I. della Guardia di finanza, con l’introduzione delle indennità di “cambio turno” e “reperibilità” anche per i servizi interni di caserma.
L’assenza di una legge ci impedisce di sedere al tavolo della concertazione, ma possiamo tranquillamente affermare che, così come non accettiamo una legge sul sindacato dei militari che non preveda tra le materie di competenza l’articolazione dell’orario di lavoro, non avremmo mai accettato un contratto o un decreto F.E.S.I. senza queste minime e non negoziabili condizioni.
[1] Il d.lgs. n. 195/1995 prevede procedure negoziali molto meno efficaci e tutelanti per il personale (in particolare quello militare) rispetto a quelle previste per il resto del pubblico impiego.
[2] sindacato separato dalle confederazioni e molto frammentato.
[3] rappresentanze militari interne alle amministrazioni e prive di staff e mezzi autonomi ed adeguati.
[1] costituite dal 3,78% della spesa complessiva per lavoro straordinario al 2018.