Sulla scorta delle diverse segnalazioni pervenute a questa O.S. con riferimento all’istituto della “reperibilità”, abbiamo analizzato la situazione e chiesto al Comando Generale un intervento chiarificatore. Sotto un estratto della nota inviata all’organo di vertice. Clicca e preleva la nota integrale SILF 15 2023 reperibilità.
La “reperibilità” è quella particolare condizione in cui il finanziere non è in servizio attivo, ma gli è fatto “obbligo” di essere, immediatamente, rintracciabile e di trovarsi nella condizione di raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 ora. Così recita l’art. 45 del D.M. 30.11.1991 “Regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza”.
Si tratta, evidentemente, di una condizione che procura un disagio al lavoratore e che, per tale ragione, è assistita da una speciale indennità c.d. “di presenza qualificata”[1], sin dal 1990 ovvero da quando ai finanzieri furono estesi alcuni degli istituti acquisiti dai poliziotti civili a seguito del processo di sindacalizzazione della Polizia di Stato.
Oggi l’indennità di presenza qualificata per tutte le Forze di Polizia è corrisposta con i cc.dd. F.E.S.I.. La disciplina di riferimento, però, è rimasta quella prevista dall’art. 64 della legge 121/1981 che fa esplicito riferimento ad “esigenze di sicurezza pubblica e soccorso” rilevate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Accade tuttavia che oltre alla reperibilità della specie[2], al finanziere venga fatto obbligo di reperibilità anche per ulteriori esigenze di sicurezza e soccorso (piano difesa caserme o calamità naturali) non direttamente rilevate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza o anche per ragioni di servizio non legate alla sicurezza pubblica (es. servizi interni di caserma: coordinatore del servizio e responsabile del servizio).
Inoltre, la reperibilità è disposta, anche, in giornate destinate al riposo. In tali casi, dovrebbe essere riconosciuto al personale un recupero del riposo, anche alla luce di quanto stabilito dalla Circolare 120000 al punto 3. lettera e.. Così come peraltro inteso dalla risposta ad un quesito n. 85534 del 12.03.2009 fornita dal Comando Generale – I Reparto – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio.
In un simile contesto, anche per effetto di una normativa di riferimento risulta datata, confusa, contraddittoria e poco conosciuta, accade oggi che la reperibilità:
- venga regolarmente rilevata e pagata per i servizi disposti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- venga generalmente rilevata, anche se ci sono state segnalate criticità, e pagata se disposta dalla Guardia di Finanza per ragioni di sicurezza pubblica o soccorso (piano difesa caserme o calamità naturali);
- non venga pagata se disposta dalla Guardia di Finanza per ragioni interne (es. coordinatore o responsabile del servizio);
Ci segnalano inoltre che, in caso di reperibilità disposta in giornate festive, non venga generalmente riconosciuto il recupero del riposo.
Ciò premesso, allo scopo di uniformare l’applicazione dell’indennità di presenza qualificata e di trattare tutte le “reperibilità” con lo stesso tipo di trattamento, si chiede di:
- prevedere già dal prossimo F.E.S.I. di attribuire un’indennità dello stesso importo per tutti in tipi di reperibilità, a prescindere dalla ragione e dall’Autorità cui sono stati disposti, essendo identico il disagio cagionato al personale e considerando la “libertà” di utilizzo delle risorse del F.E.S.I.;
- chiarire e ribadire in maniera esplicita e diffusa che al personale obbligato ad essere reperibile in una giornata destinata al riposo (settimanale, festivo o altro) deve essere riconosciuto il recupero del riposo.
[1] Oggi pari a 6,02 euro lorde.
[2] Massimo 5 turni mensili.