ORARIO DI LAVORO. SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI

L’art. 38 co. 3 del D.P.R. 51/2009 ha stabilito che “il personale inviato fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo”.
In alcuni Reparti della Guardia di Finanza, in occasione delle ultime tornate elettorali del 2022, pare che non sia stata attuata la previsione in questione, pertanto ai colleghi è stato chiesto di rimanere in servizio fino al raggiungimento delle ore d’obbligo previste nonostante fossero rientrati al reparto dopo le 3:00 di notte.
In vista delle prossime Europee, sensibilizzati dai nostri iscritti, abbiamo ricordato al Comando Generale di sensibilizzare su tale disposizione ai Comandi di II livello (preleva qui la nota SILF n 20 del 23.4.2024 Prosecuzione servizio art. 38 co 3 dpr 51 2009).
In occasione dei prossimi impieghi presso i seggi elettorali, ricordiamo a tutti i colleghi non solo il diritto sopra richiamato, ma anche il fatto che l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale (cinque/sei giorni) NON può essere modificato a piacere del Comandante di turno.
Qualora dovessero verificarsi anomalie in tal senso, questo Sindacato è pronto a difendere gli interessi dei finanzieri, iscritti, senza costi a carico dei colleghi.