Il sistema previdenziale italiano è stato oggetto dal 1992 (Riforma Amato) al 2011 (Riforma Fornero) di una rivoluzione copernicana che ha determinato il passaggio, per fasi diverse, da un sistema di calcolo della pensione spettante basato su criteri “retributivi” (più convenienti per i lavoratori), a criteri “contributivi”. In questo passaggio è stato stravolto il precedente sistema previdenziale, che aveva caratterizzato quarant’anni della cosiddetta Prima Repubblica, con due conseguenze rilevanti:
L’attuale Sistema Previdenziale, dopo le Riforme a cui abbiamo accennato, è incentrato su “due pilastri”:
Il calcolo del rateo pensionistico varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.
Per questo nel cedolino pensione si troveranno le cosiddette quote di pensione (A-B-C) che corrispondono ad un diverso sistema di calcolo a seconda dell’anzianità contributiva.
L’impatto delle Riforme è stato significativo anche e, soprattutto, per il Comparto Sicurezza-Difesa, che godeva di caratteristiche particolari, solo in parte, ancora oggi, mantenute. Per questo è necessario conoscere bene gli istituti pensionistici a disposizione delle Fiamme Gialle e scegliere la strada più adatta al proprio specifico caso. Cerchiamo di fare il punto della situazione attuale in modo schematico, precisando che quanto descritto non può certo essere considerato esaustivo, vista l’enorme casistica possibile e la particolarità delle varie realtà individuali; inoltre, considerato il continuo evolversi della normativa pensionistica, quanto riportato nel presente documento va sempre attualizzato con le disposizioni vigenti al momento della cessazione dal servizio del dipendente.
La cessazione dal servizio costituisce il presupposto al trattamento di quiescenza, e in base alle molteplici cause di cessazione si acquisiscono differenti effetti economici sul trattamento di pensione. In generale le cause che determinano la cessazione dal servizio sono:
*PEISAF (Ispettori-Sovrintendenti-Appuntati-Finanzieri)
Ad esclusione dei casi di perdita in via permanente del requisito dell’idoneità psico-fisica incondizionata al servizio, che determinano l’immediata cessazione dal servizio del lavoratore e rispetto ai quali è prevista la possibilità di accedere alle forme pensionistiche previste per l’infermità, è possibile individuare due principali istituti pensionistici cui poter accedere:
Si può accedere al pensionamento d’anzianità al raggiungimento, alternativamente, di un’anzianità contributiva:
*Le Aliquote di rendimento sono parametri utilizzati per il calcolo delle quote A e B di pensione con il sistema retributivo che traducono la busta paga degli ultimi anni di lavoro in pensione. Per ogni anno di lavoro soggetto a contribuzione la regola generale riconosce il 2% della retribuzione pensionabile entro un tetto di 40 anni di contributi. Nel caso di specie un lavoratore con 40 anni di contributi potrà ottenere una rendita pensionistica dell'80% della media delle ultime retribuzioni (40 x 2%).
Vi si può accedere al raggiungimento del limite di età anagrafica ordinamentale prevista dalle norme di stato giuridico (vedasi tabella a seguire) congiuntamente al requisito contributivo minimo (20 anni), o successivamente al raggiungimento del predetto limite ordinamentale, ove non sia stato già conseguito il titolo per l’accesso alla pensione di anzianità, prolungando il servizio per un periodo di 12 mesi o per la frazione necessaria al conseguimento di tale titolo.
Limiti d’età anagrafici massimi per la cessazione dal servizio:
Grado | età in anni |
---|---|
Generale di Corpo d'Armata | 65 |
Generale di Divisione | 65 |
Generale di Brigata | 63 |
Colonnello TLA (ruolo tecnico) | 61 |
Da PEISAF a Colonello | 60 |
Il lavoratore-finanziere che intende andare in pensione per limiti d’età o a domanda:
Successivamente, il Reparto di Appartenenza:
A seguire, il Comando Regionale:
Ricevuta la documentazione, il CIAN (Centro Informatico Amministrativo Nazionale della GDF), dopo averne dato avviso al lavoratore, comunica all’INPS-Polo Nazionale Guardia di Finanza, prima della data di cessazione dal servizio (tre mesi), tutti i dati giuridici ed economici necessari alla quantificazione della pensione.
Infine, l’INPS provvede all’erogazione della pensione.
Come riportato in precedenza, anche in mancanza dei requisiti per la pensione d’anzianità o di vecchiaia, si può maturare il trattamento di pensione. Nei casi di perdita di idoneità permanente al servizio si ha diritto alla pensione per infermità, se ricorrono determinati requisiti, che prevedono due casistiche:
Nei casi, invece, di perdita di idoneità permanente al servizio non dipendente da causa di servizio e senza i requisiti minimi di anzianità (15 anni di servizio utile), si potrà ottenere la pensione di inabilità, sempre che si abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni.
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In realtà, esistono altri passaggi da considerare e situazioni da affrontare per tempo onde evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli al momento dell’erogazione del rateo pensionistico. Influiranno sulla consistenza della pensione e sull’effettiva tempistica di erogazione una serie di elementi che vanno ben compresi, come il collocamento in Ausiliaria o Riserva, il Richiamo in servizio, la Pensione Privilegiata, i Sei Scatti Pensionistici, i Sei Scatti sul TFS e la Finestra Mobile.
Anteriormente al raggiungimento del limite di età ordinamentale, il personale è tenuto a manifestare il proprio intendimento riguardo al transito nella posizione dell’ausiliaria o della riserva. Il lavoratore-finanziere può decidere di percorrere una delle due strade:
La domanda può essere anche revocata d'iniziativa, per richiedere il cambio dall’istituto di ausiliaria a quello di riserva e viceversa. Questa operazione potrà essere fatta entro il giorno antecedente all’ultimo giorno utile al compimento del limite di età, ma si preferisce che avvenga con largo anticipo per dare modo agli Enti delegati alla corrispondenza del rateo di pensione di poter rispettare la continuità nel concedere la mensilità pensionistica. I due istituti e le loro agevolazioni pensionistiche (indennità di ausiliaria e moltiplicatore) sono alternative e non sommabili.
È questo il momento di capire come e perché optare per una strada o l’altra. Ovviamente, tutto dipende molto dalla data di arruolamento e soprattutto dalla personale situazione contributiva maturata al momento della messa in quiescenza. Verosimilmente, chi sceglie la Riserva (quindi il c.d. Moltiplicatore) avrà una pensione totale più alta di chi va in Ausiliaria, ma è molto probabile che al termine del periodo dei 5 anni di Ausiliaria, col ricalcolo del rateo, la situazione sia invertita.
L'ausiliaria è una posizione transitoria in cui il personale della Guardia di Finanza, al raggiungimento del limite di età ordinamentale (60 anni) o 40 anni di effettivi di servizio (fino al 2033), manifesta la propria disponibilità a rimanere in servizio nell'ambito della propria Amministrazione o di altre Amministrazioni dello Stato nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza.
Il lavoratore-finanziere in questo arco temporale, ovvero nell'ausiliaria, resta agganciato alle dinamiche salariali del pari grado in servizio, percependo oltre al rateo pensionistico, l’indennità di ausiliaria che corrisponde al 50% degli eventuali aumenti stipendiali. Nei cinque anni continua, però, anche a versare le ritenute previdenziali e assistenziali calcolate nella misura del 9,15% dell’imponibile previdenziale. Si percepisce l’indennità in questione a prescindere dal fatto di essere richiamati in servizio o meno. Alla fine dei 5 anni di Ausiliaria, il rateo pensionistico sarà, ovviamente, ricalcolato in base agli ulteriori contributi versati. L'onere del pagamento della quota pensionistica provvisoria, per tutto il periodo nell'istituto dell'ausiliaria, sarà a cura del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza di Roma. Al termine del periodo lavorativo nell’istituto dell’ausiliaria, il militare viene collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. È previsto altresì che il personale collocato in ausiliaria transiti anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi per due volte l'accettazione degli impieghi assegnati (articolo 995 del C.O.M.). Per il personale in ausiliaria valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto già visto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell'impossibilità di assumere impieghi e di rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva.
Nei confronti della sola categoria degli ufficiali, l’ausiliaria si verifica:
E’ previsto l'avanzamento al grado superiore, ad anzianità, fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente da cui proviene l'ufficiale interessato. L'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve possedere i requisiti di comando e di servizio previsti per l'avanzamento dei pari grado in servizio permanente e, quando non siano previsti particolari requisiti di comando o di servizio, può essere valutato per l'avanzamento dopo aver prestato nel grado almeno un anno di servizio, tranne che si tratti della prima promozione nell'ausiliaria per cui non sono richieste le condizioni sopra descritte. L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali del servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
Alla fine del periodo di ausiliaria, il C.I.A.N. redigerà e invierà il decreto definitivo di pensione e il fascicolo amministrativo dell’interessato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale competente per territorio, in base alla residenza del militare, al quale corrisponderà il trattamento di quiescenza definitivo.
Recentemente, il Ministero della Difesa ha espresso nuove interpretazioni delle norme per il personale che ha optato per l'istituto dell'ausiliaria. Se il personale è rimasto in ausiliaria per tutto l'arco temporale dei 5 anni, viene riconosciuta la quantificazione dei contributi versati da sommare al montante contributivo pensionistico, determinando così una rata pensionistica più pesante. Per il personale "richiamato", vi sarà anche la ri-liquidazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) per gli anni del richiamo.
Solo al lavoratore-finanziere transitato in ausiliaria è data la facoltà, se riunisce i requisiti fisici, matricolari e di buona condotta, di essere "richiamato in servizio" a domanda specifica ed anno per anno. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della Funzione Pubblica. Il lavoratore-finanziere dovrà presentare presso il proprio Ente di appartenenza (GDF) la richiesta di richiamo in servizio nell'anno precedente al compimento del 60° anno di età, e per ogni anno per gli anni successivi. Al lavoratore-finanziere "richiamato" spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza (pensione), l'indennità di ausiliaria e tutte le indennità ed emolumenti di servizio che aumenteranno in base agli ulteriori contributi versati.
Scegliendo l'istituto della riserva il lavoratore-finanziere non potrà ottenere l'indennità di ausiliaria, ma può optare per il cosiddetto “moltiplicatore” di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, che consente l'incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.
Si tratta di un istituto con cui il lavoratore-finanziere rimane appunto nella “riserva” ovvero può essere richiamato in servizio “solo nel caso di guerra” e fino al compimento del 65 anno d’età. A differenza dell'Ausiliaria non c'è ricalcolo del rateo, se non per i normali adeguamenti-ISTAT.
Dopo il 65 anni di età si entra nella condizione del Congedo Assoluto.
Si tratta quel periodo di slittamento (variabile da 12 a 15 mesi e previsto dal D.L nr 78/2010) che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto a pensione e quello della decorrenza effettiva del rateo pensionistico. Quindi al momento del decorrere dei requisiti (sia a domanda che per limiti d’età) occorrerà attendere un ulteriore periodo prima di ricevere il rateo pensionistico, periodo in cui si rimarrà ancora in servizio o, a richiesta, si può decidere di interrompere il servizio effettivo ma, ovviamente, senza retribuzione.
Si tratta di un istituto, previsto dal DLGS nr. 65/1997, a vantaggio, tra gli altri, anche agli appartenenti alla GDF, che prevede appunto “sei scatti” mensili da calcolarsi sulla base imponibile della pensione. E’ un aumento che si applica nella misura del 15 % di alcune delle voci che compongono la base imponibile e che ne aumentano l’importo.
Spettano a tutto il personale che va in pensione al raggiungimento del limite massimo di età ordinamentale. In questo caso non è necessario presentare istanza specifica perché i sei scatti verranno calcolati automaticamente ed erogati con il rateo di pensione.
E’ possibile fruirne, anche a chi va in pensione anticipata e verranno corrisposti al momento del raggiungimento dell’età massima ma, è necessario presentare istanza al momento della domanda di pensione (nel modulo è presente l’opzione), pagando la contribuzione supplementare calcolata in base agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età.
Si tratta dello stesso beneficio previsto per la determina del rateo e che viene utilizzato per il calcolo del TFS, che quindi sarà più sostanzioso. Spettano solo a chi va in pensione per “limiti d’età” oppure in caso di permanentemente inabilità al servizio incondizionato o di decesso (ai superstiti). Anche in questo caso non vanno richiesti. Saranno imputati in automatico sul TFS.
ATTENZIONE BISOGNA RIMANERE ISCRITTI AL “FONDO CREDITO INPS”
Come noto dal 1° febbraio 2023 è possibile ottenere l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio dall’INPS a condizioni agevolate (tasso fisso dell’1% per tutta la durata del finanziamento + lo 0.50% per le spese di istruttoria) migliori rispetto a quelle concesse dagli istituti bancari.
In attesa che la Corte Costituzionale, sollecitata dall’ordinanza 6223/2022 del T.A.R. Lazio, si pronunci in materia, si tratta comunque di una buona notizia.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, il calcolo dei costi, le tempistiche, ecc., rimandiamo alla pagina dedicata del sito INPS dove è possibile scaricare anche il relativo Regolamento.
Ciò che ci preme ricordare in questa sede è che l’anticipo del TFS da parte dell’INPS è obbligatoriamente subordinato al mantenimento dell’iscrizione al c.d. “Fondo Credito” ovvero alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Pertanto, per chi avesse intenzione di richiedere l’anticipo del TFS, è assolutamente necessaria indicare all’atto della domanda di pensionamento l’intenzione di mantenere l’iscrizione al Fondo Credito.
Ricordiamo che l’iscrizione al Fondo Credito consente l’accesso a diversi servizi di welfare come indicato nella pagina dedicata del sito INPS e presenta un costo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva per chi è in servizio e dello 0,15% della pensione per chi è in congedo.
Subito dopo la cessazione di servizio, là dove il militare abbia contratto in servizio una malattia ascrivibile alla tabella A, annessa al D.P.R. n. 834/81, riconosciuta dipendente da causa di servizio dall’organo competente (prima del D.P.R. 461 del 2001 dalle Commissioni Medico Ospedaliere Militari e successivamente dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio) e percepito relativo equo-indennizzo*, lo stesso potrà presentare domanda di pensione privilegiata presso il proprio Ente di appartenenza. Il reparto provvederà a istruire gli atti necessari per la successiva visita medica presso la competente Commissione Medica Ospedaliera.
L’accoglimento della domanda di pensione privilegiata con relativo conguaglio e aggiornamento del rateo di pensione, comporta la restituzione dell’equo indennizzo percepito in precedenza nella misura del 50% (verrà in quota detratto dai primi ratei pensionistici).
In linea generale, la pensione privilegiata sarà determinata nella misura della pensione ordinaria aumentata di 1/10.
* L'equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall'Amministrazione al dipendente abbia subito un'invalidità permanente.
Attenzione nell’ipotesi in cui la domanda di pensione privilegiata sia presentata entro 2 anni dalla data del congedo, il diritto al trattamento di privilegio spetta dalla data di congedo; ove la domanda sia, invece, presentata oltre 2 anni dalla data del congedo, tale beneficio spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (art. 191, comma 3, del D.P.R. 1092/1973).
All’atto della visita di controllo da parte della Commissione medico ospedaliera può emergere un quadro clinico in cui le infermità o le lesioni ascritte ad una delle categorie della tabella “A” siano ritenute suscettibili di miglioramento. In tal caso spetta al lavoratore-finanziere un assegno uguale alla pensione privilegiata di durata dai 2 a 4 anni. Se dal controllo medico ospedaliero emerge un quadro clinico ove non sussisto forme di miglioramento verrò attribuita la pensione privilegiata vitalizia.
Si precisa che residua la possibilità per il lavoratore-finanziere di chiedere la pensione privilegiata anche in caso di malattia ascrivibile alla Tabella B del D.P.R. n. 834/81. In questa eventualità, dopo verifica della Commissione Medica Ospedaliera su natura e cause della patologia, verrà corrisposto un emolumento con le modalità una-tantum (pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque).
A nostro parere, l'avvio della Previdenza Complementare non è più rinviabile ed ogni ulteriore ritardo pesa da oggi su tutti gli attori che possono e devono farsi carico della questione: Governo, Amministrazioni di Appartenenza, Sindacati.
Se si vuole attivare la Previdenza Complementare, non bastano e non possono bastare i semplici e generici stanziamenti di risorse come previsto nella Legge di Bilancio 2002 che rischiano di rimanere inutilizzati come i fondi accantonati come da DLGS nr. 346 del 2000 ed art 74 comma 1 della Legge nr. 388 del 2000.
È necessario, preliminarmente, che venga predisposto un contesto che ne consenta l'utilizzo.
Riteniamo che l'unica soluzione plausibile e fattibile per superare l'impasse sia l'elaborazione di una proposta da rappresentare all'Autorità di Governo e che, ovviamente, questa sia slegata dalle altre problematiche del settore previdenziale.
Intavolare una trattativa inserendo la Previdenza Complementare nel mare magnum delle questioni relative al Sistema Pensionistico rischia di far saltare qualsiasi soluzione specifica.
Negli incontri avuti da noi avuti negli ultimi anni con altri attori ed esperti del settore previdenziale (MEFOP- PERSEO SIRIO), è emerso che già da ora esistano le condizioni per aprire un tavolo specifico ed esclusivo sulla Previdenza Complementare.
In questo senso, per esempio, uno degli argomenti spesso utilizzati ovvero il mancato passaggio da TFS a TFR, non pregiudica la possibilità di avviare la Previdenza Complementare per gli appartenenti al settore.
La COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione si è già espressa in merito ripetutamente specificando che "i lavoratori non destinatari di TFR possono costituire Fondi Pensione con i soli contributi Lavoratore e Datore".
È superabile anche la problematica delle risorse per finanziare i contributi da parte del Datore di Lavoro (quindi le Amministrazioni di Appartenenza) in quanto queste risorse sono state già accantonate da tempo e sono, al momento, inutilizzate.
Nello specifico il DLGS nr. 346 del 2000 ed art 74 comma 1 della Legge nr. 388 del 2000 hanno stanziato risorse destinate al finanziamento di Fondi Pensione dei Dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Tali risorse sono quindi destinate a tutti i dipendenti statali e non solo al personale contrattualizzato.
È anche intervenuta una Delibera attuativa dell'INPDAP la nr. 216 del 2002 che ripartisce le risorse stanziate attribuendone il 13,72% alle Forze di Polizia.
A queste risorse vanno poi aggiunte le risorse previste dal Fondo di cui all'art 27 della Legge di Bilancio 2022 destinate anche quali somme integrative delle forme pensionistiche complementari - "di cui all'articolo 26 comma 20 della legge 448 del 1998" - per il personale immesso a decorrere dalla data di entrata in vigore della manovra.
Esistono, a nostro avviso, sia i margini normativi che le risorse per l'avvio immediato della Previdenza Complementare.
Come SILF, quindi, chiediamo che:
Siamo anche disponibili a valutare eventuali soluzioni inerenti il "pregresso" che prevedano di "non considerare o considerare solo parzialmente le somme dovute da parte datoriale dal 1998 ad oggi".
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