Spetta il buono pasto per i servizi superiori a 6 ore senza la pausa di 1 ora o fuori dalle fasce orarie 14:00-15:00 e 20:00-21:00? State pensando ad un ricorso per ottenere questo riconoscimento e i relativi arretrati?
Questa è la domanda che molti iscritti ci stanno rivolgendo in questi giorni.
La situazione, al momento, non è così chiara e scontata.
La politica del SILF è quella di valutare con attenzione e prudenza la situazione, prima di promuovere o anche solo promettere ricorsi.
Anche in questo caso, preferiamo agire con pragmatismo e serietà e approfondire nel dettaglio la tematica, con la consulenza degli studi legali di fiducia,anche al fine di intraprendere ogni utile e opportuna iniziativa (non solo giudiziaria) a tutela dei nostri iscritti.
Da una prima analisi della vicenda, infatti, risulterebbe complicato per i finanzieri sostenere il diritto al riconoscimento al buono pasto per i servizi superiori a 6 ore in cui si è rinunciato alla pausa pranzo di 1 ora, anche se si è beneficiato di una pausa di 15 minuti per il recupero psico-fisico.
La questionetrae origine dalle recentissime pronunce della Corte di Cassazione (cfr. per tutte l’ordinanza 23453 del 17 luglio 2026)che, con riferimento al personale turnista del comparto sanità, hanno fissato alcuni principi:
- il diritto al vitto (mensa o metodo sostitutivo) matura al maturare del diritto alla pausa, ovvero al superamento della sesta ora di lavoro, a prescindere dalla mancata coincidenza del turno con le convenzionali fasce dei pasti, l’assenza o l’impossibilità di effettuare una pausa o la chiusura della mensa aziendale;
- il diritto al vitto ha natura assistenziale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio quotidiane del lavoratore.
Quali effetti si potrebbero determinare per i finanzieri?
Per rispondere a questa domanda occorre prima di tutto individuare il quadro normativo che è stato oggetto delle ordinanze della Cassazione. Nel caso della sanità, il vitto o il buono pasto sostitutivo non viene, in nessun caso, riconosciuto al personale turnista o che non poteva allontanarsi dal servizio, anche se la normativa primaria (art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ) e i contratti di settore non prevedono esplicitamente tale esclusione.
Tuttavia, il quadro normativo relativo al personale della Guardia di Finanza (art. 8 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, legge 18 maggio 1989, n. 203 e decreti ministeriali discendenti, contratti di lavoro e circolari attuative) non è perfettamente allineato a quello della sanità e prevede:
- il diritto al vitto (mensa o metodo sostitutivo) per servizi superiori a 6 ore che comprendono la fascia oraria 14:00-15:00 o 20:00-21:00;
- che il diritto al vitto (mensa o metodo sostitutivo) sia connesso alla pausa pranzo di 1 ora;
- la possibilità di rinunciare alla pausa pranzo di 1 ora e, di conseguenza, al vitto (mensa o metodo sostitutivo), fermo restando l’obbligo di una pausa (non connessa alla consumazione del pasto) di almeno 15 minuti al superamento delle 6 ore di lavoro;
- il diritto al vitto (mensa o metodo sostitutivo) a prescindere dalla pausa, per quelle particolari tipologie di servizio che non consentono di interruzioni e/o di usufruire della mensa: “servizi esterni organizzati in turni h 24 es. 117”, purché il servizio sia di almeno 6 ore e ricomprenda la fascia oraria 14:00-15:00 o 20:00-21:00;
- il diritto al buono pasto sostitutivo, in caso di servizio superiore a 6 ore comprendente le fasce 14:00-15:00 o 20:00-21:00 prestato in zona non coperta da indennità di trasferta, qualora non sia stato possibile interrompere il servizio;
- il diritto al rimborso del pasto in caso di servizio superiore a 8 ore prestato in missione e non interrompibile, a prescindere dalle fasce orarie 14:00-15:00 e 20:00-21:00.
In buona sostanza, a differenza di quanto accade nel settore sanità:
- per i finanzieri “turnisti” o impegnati in servizi che non possono essere interrotti, il diritto al vitto (mensa o metodo sostitutivo) è già in parte riconosciuto, a patto che il servizio sia di almeno 6 ore e comprenda la fascia oraria 14:00-15:00 o 20:00-21:00;
- nei servizi interrompibili, il diritto è sempre concesso per servizi superiori a 6 ore comprendenti la fascia oraria 14:00-15:00 o 20:00-21:00; ma si può optare per la rinuncia alla pausa pranzo di 1 ora(ferma restando la pausa obbligatoria di 15 minuti).
Ciò premesso, il ricorso sarebbe certamente “sostenibile” per il riconoscimento del buono pasto per i servizi della durata superiore a 6 ore (interrompibili e non interrompibili) che non comprendevano la fascia oraria 14:00-15:00 o 20:00-21:00 e, quindi, senza il diritto al vitto.
Nel caso dei servizi interrompibili, al contrario, nell’eventuale giudizio il giudice, a differenza di quanto fatto nei casi della sanità, dovrebbe valutare il “peso” della rinuncia alla pausa pranzo e, di conseguenza, l’eventuale maturazione del diritto al vitto in caso della pausa di 15 minuti. Circostanza che rende molto meno “sostenibile” un eventuale ricorso, atteso che avendo il diritto al vitto natura assistenziale e non retributiva può essere oggetto di rinuncia (cfr. per tutte ordinanza m. 22985/2020).
È utile infine rappresentare che una vicenda simile è stata già affrontata dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 6836/2025) in riferimento al personale del comparto sicurezza e difesa, con esito sfavorevole ai colleghi che chiedevano il riconoscimento del buono pasto.
LA SEGRETERIA NAZIONALE SILF