Il lavoro del poliziotto (GdF, PS, CC e PP) è particolarmente gravoso e quando si è in servizio occorre essere al massimo dell’efficienza psico-fisica, per questo l’orario di servizio è fissato in 36 ore.
Può però succedere e succede spesso che occorra rimanere in servizio per garantire un servizio indispensabile (e ci mancherebbe) e allora si fa straordinario. Come noto, il lavoro straordinario è remunerato con un indennità che compensa il disagio di lavorare (e quindi di stare lontani dalla famiglia) oltre i limiti ritenuti “normali” e costituisce il principale baluardo a difesa del diritto all’orario massimo di lavoro. Secondo quando previsto dalla normativa generale vigente (in particolare dall’art. 2108 del Codice civile, l’art. 5 del D.lgs. n. 66/2003 e l’art. 63 della Legge n. 121/1981) il lavoro straordinario deve essere autorizzato/disposto solo in presenza di condizioni che lo rendono effettivamente necessario e va remunerato con una maggiorazione della retribuzione di base.
Purtroppo, il lavoro straordinario nelle Forze di polizia segue regole specifiche, rispetto al resto del lavoro pubblico e privato.
Per disporre lo straordinario non è necessario il consenso del lavoratore e non sono previsti limiti massimi (non è infatti applicabile il d.lgs. n.66/2003). I limiti massimi previsti dalla legge n. 121/1981, infatti, sono legati alle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio e, di fatto, riguardano solo la possibilità di remunerare la prestazione e non di impedirne l’esecuzione, tanto che non sono rari i casi di personale che presta sistematicamente e per lunghi periodi lavoro straordinario oltre i limiti e che si compensi lo straordinario extra budget con risorse suppletive.
Dal 2002, l’indennità per lavoro straordinario del solo personale non dirigente non è più fissata dalla classica maggiorazione della retribuzione di base[1] (15% diurno, 30% notturno o festivo e 50% notturno e festivo), ma da importi fissi che ad oggi prevedono una maggiorazione ridicola, di fatto, inesistente, come dimostra la seguente Tabella:
Retribuzione oraria di base in euro | Straordinario diurno in euro (maggiorazione) | Straordinario Notturno o Festivo in euro (maggiorazione) | Straordinario Notturno e Festivo in euro (maggiorazione) | |
Appuntato Scelto | 12,03 | 12,12 (+1%) | 13,74 (+14,3%) | 15,81 (+31,9%) |
Brigadiere Capo | 12,80 | 12,93 (+1%) | 14,63 (+14,3%) | 16,68 (+31,9%) |
Maresciallo Capo | 13,76 | 13,90 (+1%) | 15,72 (+14,3%) | 18,14 (+31,9%) |
Maggiore | 19,98 | 22,83 (+14,4%) | 25,80 (+29,4%) | 29,77 (+49,4%) |
Generale Divisione | 30,21 | 34,57 (+14,4%) | 39,08 (+29,3%) | 45,10 (+49,3%) |
Resto pubblico impiego | Maggiorazione del 15% | Maggiorazione del 30% | Maggiorazione del 50% |
Inoltre, attesa l’incompatibilità tra l’indennità di presenza notturna (4,1 euro l’ora) e l’indennità per lavoro straordinario, si verifica il paradossale effetto che, sempre con riferimento al solo personale non dirigente, un’ora di lavoro ordinaria notturna risulta più vantaggiosa rispetto all’ora di straordinario notturno (+1,96 euro per un M.C. +1,83 per un B.C. e +1,71 per un App. Sc.)[3].
Negli ultimi anni , a causa del relativo “basso costo” e del blocco del turn-over, si è assistito ad un sensibile incremento del numero ore di straordinario prestate dal personale non dirigente, come dimostrano i dati tratti dal Conto Annuale R.G.S. riportati nella successiva Tabella:
Conto Annuale R.G.S. dati personale non dirigente forze di polizia |
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2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Numero addetti | 314.020 | 312.699 | 308.605 | 307.214 | 302.644 | 298.197 | 294.549 | 293.228 | 290.958 |
Spesa per straordinario (in milioni di euro) | 673,97 | 743,04 | 702,88 | 706,74 | 737,13 | 759,76 | 830,43 | 868,38 | 887,99 |
Spesa retribuzione complessiva (in milioni di euro) | 11.584,81 | 12.254,48 | 11.671,94 | 11.511,53 | 11.417,27 | 11.573,14 | 11.766,66 | 11.856,97 | 12.127,19 |
Incidenza straordinario su retribuzione complessiva | 5,82% | 6,06% | 6,02% | 6,14% | 6,46% | 6,56% | 7,06% | 7,32% | 7,32% |
Importo indennità straordinario diurno esempio Maresciallo Capo (in euro) | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.9 |
Come è evidente, nel periodo 2010/2018 per sopperire alla consistente contrazione della forza effettiva (-23.062 unità) si è dovuti ricorrere al lavoro straordinario, tanto che, in costanza di misura dell’indennità[5], il costo per lavoro straordinario del personale non dirigente è passato da 674 milioni di euro del 2010 a 888 milioni di euro nel 2018, portando l’incidenza rispetto alla retribuzione complessiva dal già altissimo 5,8%, all’inaccettabile 7.3%, rispetto all’1,2% del resto del pubblico impiego[6].
Se si considera che le ore di straordinario notturne, festive o notturne e festive sono, di fatto, irrilevanti, che la retribuzione per lavoro straordinario diurno è pressoché identica alla retribuzione tabellare e che nel 2018[7] la retribuzione media di base del personale non dirigente delle forze di polizia è stata pari a 24.641 euro (parametrata a 36 ore), mentre la retribuzione media per lavoro straordinario è stata pari a 3.052 euro, si può ben comprendere come nel 2018 il personale non dirigente delle forze di polizia è stato soggetto ad un orario settimanale, di fatto, pari a 40 ore e 30 minuti (altro che 36!) o, se preferite, ha prestato mediamente 20 ore al mese di lavoro in più, senza l’adeguata maggiorazione (15%). Stiamo parlando di un mancato “corretto” riconoscimento medio di circa 400 euro per il solo 2018!
Sotto questo profilo, il SILF ha proposto la reintroduzione del meccanismo di adeguamento automatico, già previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 e quindi incrementi dell’indennità per lavoro straordinario sino alla concorrenza delle seguenti maggiorazioni rispetto la retribuzione oraria di base: 15% per lo straordinario diurno, 30% per lo straordinario notturno o festivo e 50% per lo straordinario notturno e festivo.
Abbiamo inoltre proposto di cofinanziare l’aggiornamento della misura dell’indennità per lavoro straordinario attraverso la riduzione dei limiti massimi autorizzabili, circostanza non nuova[8] e oggi resa possibile dalla regolare ripresa del turn-over e delle assunzioni straordinarie recentemente autorizzate.
[1] Vgs. art. 25 contratto 2016-2018 Funzioni Centrali.
[2] Artt. 4 e 43 del D.P.R. n. 164/2002.
[3] Differenza tra retribuzione base oraria e indennità per lavoro straordinario notturno.
[4] Stipendio “tabellare” + rateo tredicesima/156
[5] Solo un lieve incremento a decorrere dal 2018
[6] Fonte Conto Annuale R.G.S.
[7] Fonte Conto Annuale R.G.S.
[8] Circostanza non nuova vgs. art. 6 D.P.R. n. 69/1984.