Ormai è chiaro che per la giustizia amministrativa gli aumenti periodici ex art. 6bis del d.l. 387/1987 cc.dd. sei scatti vanno considerati nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio anche per i finanzieri che lasciano il servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Le ultime sentenze del C.G.A.R.S. e del Consiglio di Stato lo dimostrano inequivocabilmente.
La posizione di chiusura sinora tenuta dall’INPS è quindi destinata a soccombere in giudizio. Si tratta di una situazione molto simile a quella che si era verificata con riferimento all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.
Ad oggi, i finanzieri che hanno diritto al ricalcolo del TFS già liquidato senza “sei scatti” o al calcolo da liquidare con i “sei scatti” devono comunque diffidare l’INPS e poi presentare ricorso. Un ricorso, di fatto, già vinto, visto l’ormai consolidato orientamento del secondo grado della giustizia amministrativa.
Abbiamo pertanto chiesto all’INPS di adeguare la propria posizione a quella della giustizia amministrativa, al fine di evitare un inutile contenzioso.