
Le norme spesso danno spazio ad interpretazioni ma ce n’è una, in modo particolare, che è di una chiarezza inoppugnabile, eppure… la Direzione di Amministrazione del Comando Generale sta cercando di modellare a scapito del personale una norma che non offre alcun appiglio ad interpretazioni.
Parliamo dell’art. 36 co. 8 del DPR 51/2009 (contratto forze di polizia) ove è stabilito che “Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso è corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.”
Il Centro di Controllo del Comando Generale lo scorso aprile ha sensibilizzato i Reparti Tecnico Logistici Amministrativi a “richiedere” agli ordinatori del servizio la validazione dell’attestazione del mancato pasto, presentato dal personale inviato in missione, peccato che tale atto di controllo non sia previsto dalla norma.
Di questo passo non è da escludere che a breve si tornerà all’epoca dei visti sui fogli di viaggio con tanto di timbro e cera lacca.
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Prot. SILF 136 del 8.5.2025. Criticità amministrative inerenti il trattamento di missione