IL SILF TI AIUTA A CAPIRE I CONGUAGLI DI FEBBRAIO

Come ogni anno, con il cedolino di febbraio arrivano i conguagli fiscali e previdenziali.

Per i finanzieri, come per tutti i lavoratori dipendenti, nel corso dell’anno il sostituto di imposta opera le ritenute fiscali e previdenziali, calcolandole su un reddito presunto in base dei redditi precedenti.

A febbraio dell’anno successivo, quando si è consolidato il reddito effettivo, lo stesso sostituto di imposta calcola le tasse e i contributi previdenziali effettivamente dovuti, li confronta con le ritenute operate e opera i relativi conguagli, che possono essere in DARE o in AVERE.

Di seguito abbiamo riepilogato i possibili conguagli che potreste trovare nella busta paga di febbraio (in fondo alla terza pagina) con le relative motivazioni.

“DEBITO CONGUAGLIO FISCALE”: vuol dire che nel corso dell’anno precedente si è prodotto un reddito (rigo 1 della prossima C.U.) superiore al reddito presunto da NoiPA e/o si aveva diritto a detrazioni fiscali meno vantaggiose rispetto a quelle operate da NoiPA. Di conseguenza, si è pagata un imposta minore rispetto al dovuto e il conguaglio è in DARE.

“RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE”: vuol dire che nel corso dell’anno precedente si è prodotto un reddito (rigo 1 della C.U.) inferiore al reddito presunto da NoiPA e/o si aveva diritto a detrazioni fiscali più vantaggiose rispetto a quelle operate da NoiPA. Di conseguenza, si è pagata un imposta maggiore rispetto al dovuto e il conguaglio è in AVERE.

“CONGUAGLIO FONDO PENSIONE” e“CONGUAGLIO FONDO CREDITO”: vuol dire che nel corso dell’anno si è prodotta una retribuzione accessoria inferiore al 18% della retribuzione pensionabile fissa. In questo caso, lo Stato concede al dipendente pubblico un incremento figurativo della retribuzione pensionabile sino al 18% della retribuzione pensionabile fissa. Con questo conguaglio si pagano i contributi (8,8% fondo pensione e 0,35% fondo credito) sull’incremento figurativo di cui si beneficia, ovvero sulla differenza tra il 18% della retribuzione fissa pensionabile e la retribuzione accessoria prodotta. Sullo stesso incremento lo Stato versa la propria quota parte di contributi previdenziali (24,2%). Si comprende così come questo conguaglio è sintomo di un vantaggio (contribuzione figurativa) e non di una penalizzazione, al contrario di quanto diffusamente percepito.

“ADDIZION. l. 438/92 ART. 3 TER”: vuol dire che si è conseguita una retribuzione pensionabile effettiva (rigo 18 della prossima C.U.) superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua (per il 2025 pari a € 55.448,00). Di conseguenza, si deve pagare il contributo previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992, pari all’1% della quota parte di retribuzione eccedente la retribuzione pensionabile di prima fascia. NoiPA considera mensilmente questo extra contributo sulla base di una retribuzione presunta e anche in questo caso a febbraio viene operato il conguaglio rispetto all’extra contributo effettivamente dovuto. 

“CONGUAGLIO ART. 1 c. 6 l 207/24”: questo conguaglio riguarda l’ulteriore detrazione fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2025 per redditi sino a 40.000,00 euro. Se non si è optato per la rinuncia, NoiPA in corso di anno ha applicato mensilmente questa extra detrazione (pagina 1 del cedolino alla sezione “dettaglio detrazioni”) considerando una retribuzione presunta. Anche in questo caso, a febbraio viene operato il conguaglio rispetto alla detrazione effettivamente prevista.

Se si è optato per la rinuncia, bisogna attendere la prossima C.U., verificare che il reddito effettivamente percepito (rigo 1)  se è inferiore a 40.000,00 euro e le eventuali detrazioni erogate e non erogate e quindi richiedere il beneficio con il prossimo 730.

Esistono, infine, ulteriori conguagli che riguardano meno posizioni e/o presentano importi meno significativi:

  • “superamento massimale contributivo” (fondo pensione e fondo credito), riguarda solo il personale interamente contributivo che ha superato la retribuzione pensionabile di 120.607,00 (rigo 18 prossima C.U.) euro;
  • “buoni pasto”, può riguardare solo chi ha beneficiato di buoni pasto “cartacei”;
  • “DL 3/2020”, può riguardare solo il personale che ha percepito un reddito (rigo 1 prossima C.U.) inferiore a 30.208,00 euro.

Clicca e scarica la VELINASILF 20.2.2026 GUIDA CONGUAGLI FEBBRAIO

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