CHE COS’E’ QUEL “DEBITO CONGUAGLIO FISCALE” NEL CEDOLINO DI MARZO? LA RISPOSTA CONDUCE ALLA FAMIGERATA “ULTERIORE DETRAZIONE ART. 6 COMMA 1 L. 207/2024”

Numerosi iscritti hanno trovato alla sezione conguagli del cedolino di marzo 2026 la voce cod. “800/666 DEBITO CONGUAGLIO FISCALE”, quasi sempre con scadenza “11/2026”.

Di cosa si tratta? E perché è collegata alla famigerata “ULTERIORE DETRAZIONE ART. 1 COMMA 6 L. 207/2024”?

Questo conguaglio appare inspiegabile perché il cedolino di febbraio presenta informazioni incomplete e per la discutibile modalità utilizzata per il recupero degli importi percepiti per l’ulteriore detrazione a seguito di conguaglio o di rinuncia.

L’amministrazione finanziaria, infatti, ha deciso di non distinguere il conguaglio per l’”ulteriore detrazione ex legge 247/2024 dal conguaglio fiscale generale. Così ha previsto recuperare da febbraio, con unica rata per importi sino a 60 euro e con 10 rate sino a novembre 2026 per importi superiori a 60 euro:

  • la differenza tra la somma degli importi complessivi mensilmente percepiti nel corso del 2025 e la detrazione effettivamente spettante (rigo 368 della Certificazione Unica);
  • l’intera somma degli importi mensilmente percepiti nel corso del 2025 sino all’eventuale rinuncia.

Così nel cedolino di febbraio, la voce “800/666 DEBITO CONGUAGLIO FISCALE” scadenza “02/2026” conteneva al suo interno il debito fiscale generale (pagabile in unica rata con scadenza 02/2026) e anche la prima delle 10 rate del conguaglio a debito (se superiore a 60 euro) collegate alla famigerata “ulteriore detrazione art. 6 comma 1 Legge 207/2024”.

Per riassumere.

Chi non ha optato per la rinuncia ha percepito il beneficio nel corso del 2025 calcolato sul reddito presunto, dal mese di giugno 2025 (voce detrazione “lavoratore”) e con lo stesso cedolino di giugno anche gli arretrati gennaio-maggio (voce arretrati a credito “ULTERIORE DETRAZIONE ART. 1 COMMA 6 L 207/2024”) e ora, a seguito del ricalcolo del beneficio spettante (rigo 368 della Certificazione Unica) rispetto al reddito effettivo (rigo 1 della Certificazione Unica), si trova ora a restituire la differenza, se superiore a 60 euro in 10 rate (una pagata a febbraio) e altre 9 da pagare sino a novembre (importo complessivo indicato al rigo 469 della Certificazione Unica).

Chi ha optato per la rinuncia:

  • ha percepito il beneficio sino alla rinuncia e ora si trova a restituire l’intero importo, se superiore a 60 euro), in 10 rate (una pagata a febbraio) e altre 9 da pagare sino a novembre (importo complessivo indicato al rigo 469 della Certificazione Unica);
  • ha diritto a percepire l’intero beneficio,da calcolarsi applicando la formula 1000*(40000 – reddito effettivo)/8000 dove per reddito effettivo si intende quello indicato nel rigo 1 della Certificazione Unica,  con il prossimo modello 730.

Il SILF assisterà i propri iscritti per la corretta compilazione del modello 730 con riferimento al recupero dell’ulteriore detrazione.

Clicca e scarica la VELINASILF 24.03.2026 CONGUAGLIO FISCALE MARZO 2026

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