Molti iscritti ci hanno chiesto lumi in ordine a tre recentissime sentenze emesse dal TAR Lazio e ad alcune iniziative legali collettive che gli sono state proposte. Parliamo di riordino dei ruoli (d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95).
Le prima questione è relativa alle due sentenze (n. 9336 e n. 9577 del 2026) che prevedono l’applicazione della carriera “abbreviata” prevista dall’art. 2212-quindecies del d.lgs. 15 marzo 2010 (C.O.M.) per gli Ufficiali del ruolo straordinario ad esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, anche ai Sottotenenti ruolo normale – comparto speciale della Guardia di Finanza, tratti con le procedure transitorie di cui all’art. 36 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
In estrema sintesi, secondo il TAR Lazio ai Luogotenenti della Guardia di Finanza vincitori dei 5 concorsi speciali per l’avanzamento a Sottotenente, il periodo minimo per l’avanzamento ai gradi di Tenente e di Capitano va dimezzato rispetto a quanto previsto nel regime ordinario e stabilito, rispettivamente, in 1 e 2 anni.
Si tratta di sentenze che assumono carattere di particolare rilevanza e potrebbero aprire la strada a numerosi e ulteriori contesti in cui non vi è perfetto allineamento tra le disposizioni delle varie amministrazioni del comparto.
A fronte della peculiarità della questione controversa, considerata la seria possibilità che l’Amministrazione proponga ricorso in appello al Consiglio di Stato, si ritiene opportuno mantenere un atteggiamento cauto e di osservazione, rinviando le necessarie valutazioni al prosieguo, vale a dire a momento successivo alla proposizione del Ricorso in appello al Consiglio di Stato, ovvero al passaggio in giudicato della decisione di primo grado per mancata impugnazione nei termini di legge.
La seconda questione riguarda la procedura straordinaria di promozione a Luogotenente anno 2021 di cui all’art. 36 comma 15-duodiecies del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Sul tema c’è da registrare:
la sentenza n. 10687 del 2026 con la quale il T.A.R. Lazio, a differenza di quanto deciso per l’altra questione sopra analizzata, ha negato la violazione del principio di equiordinazione tra Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri;
un’iniziativa legale volta a riconoscere ai Luogotenenti promossi con decorrenza 01.01.2021 attraverso la procedura straordinaria, l’attribuzione della qualifica di Cariche Speciali con decorrenza 01.01.2025, anziché 01.01.2027.
Sul punto, il SILF al momento non ritiene opportuno promuovere ulteriori azioni giudiziarie dall’esito quanto mai incerto e monitorerà gli sviluppi del contenzioso già avviato, al fine di valutare le successive azioni politiche e/o legali.
Clicca e scarica la VELINASILF 17.06.2026 SENTENZE E RICORSI RIORDINO