Il Governo ha licenziato il DDL Bilancio 2027 che approda ora in Parlamento.
Tra le buone notizie evidenziamo le risorse per la specificità (FESI) e le assunzioni straordinarie. Tra le pessime segnaliamo l’assenza di fondi per la previdenza dedicata e la reintroduzione dei “finanzieri ausiliari”. Non vogliamo pensare che i fondi promessi per la previdenza siano stati “dirottati” sul precariato. A pensar male si fa peccato… ma spesso ci si azzecca (cit.).
Vediamo nel dettaglio le misure.
- Specificità (F.E.S.I.).
L’art. 98 del DDL apposta ulteriori risorse per il FESI a decorrere dal 2027 da destinare alla remunerazione dei servizi operativi delle Forze di polizia. Per la Guardia di Finanza l’incremento è pari a 17.614.492,00 euro (lordo stato). Le risorse consentono un incremento pari al 16% rispetto al FESI 2026.
- Assunzioni straordinarie.
L’art. 101 prevede assunzioni straordinarie rispetto al turnover per gli anni 2027-2032. Per la Guardia di Finanza: 6 Ufficiali, 36 Ispettori e 18 Appuntati e Finanzieri.
- Straordinari.
L’art. 99 del DDL apposta ulteriori fondi per il pagamento degli straordinari per l’anno 2027. Per la Guardia di Finanza si tratta di 9,5 milioni di euro. Questo incremento segue quello da 9 milioni di euro (per la Guardia di Finanza) già previsto dal d.l. 23 ottobre 2026, n. 193 per l’anno 2026. Sotto questo aspetto, da un lato siamo lieti perché sono risorse che vanno a compensare l’attività dei finanzieri, dall’altro, siamo preoccupati perché questi continui incrementi conducono all’incremento delle ore di straordinario a disposizione per gli anni successivi, a fronte di tariffe dell’indennità ridicole per il personale non dirigente.
- Finanzieri ausiliari.
L’art. 96 del DDL istituisce un fondo (pari a oltre 250 milioni l’anno a regime!) per l’istituzione dell’ausiliario della riserva volontaria della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. La misura sembra essere dettata, più che altro, dall’esigenza di “assecondare” una precisa richiesta del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Non a caso, per l’Arma la misura è già interamente “definita” all’art. 93 del DDL, mentre per le altre Forze di polizia è stato istituito solo il fondo.
- Meccanismo di adeguamento stipendiale del personale dirigente.
L’art. 67 del DDL modifica l’art. 24 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, oggetto del ricorso vinto dai magistrato, introducendo, l’altro, esplicitamente il meccanismo della media ponderata per il calcolo della variazione da utilizzare nei d.P.C.M. La misura, da un lato offre copertura legislativa a quanto sinora fatto dall’ISTAT, dall’altro, ammette implicitamente che, anche con riferimento ai dirigenti della Guardia di Finanza, il calcolo è stato operato fuori norma. Una circostanza che rafforza le ragioni del ricorso promosso dal SILF e da tante altre organizzazioni sindacali.
- Pagamento T.F.S.
L’art. 50 del DDL prevede il progressivo accorciamento (dal 2028) sino all’azzeramento (nel 2035, quando cessa anche la rateizzazione) dei tempi per il pagamento del Trattamento di Fine Servizio per i finanzieri che vanno in pensione per limiti di età.
LA SEGRETERIA NAZIONALE SILF