Il mancato avvio della previdenza complementare ed il conseguente danno per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa arruolati dopo (o qualche anno prima) del 1996 è senza ombra di dubbio la più importante ed urgente questione che i sindacati del comparto devono affrontare. Le generazioni del contributivo iniziano solo ora a prendere coscienza di quanto sarà esigua la loro pensione, a parità di contributi versati, rispetto a chi è transitato in quiescenza con il metodo retributivo.
Se si vuole evitare un conflitto generazionale che avrebbe effetti devastanti, occorre agire in fretta e trovare risorse e soluzioni per garantire una pensione dignitosa anche con il metodo contributivo. A maggior ragione, in vista del calo del PIL (che incide sul calcolo della pensione contributiva) per effetto della pandemia da Covid19. Il SILF concentrerà l’azione dei prossimi mesi su questo punto.
Sulla materia negli anni scorsi si è sviluppata una enorme quantità di contenzioso amministrativo che però non ha portato ad alcun risultato (ad eccezione di rimborsi per Legge Pinto) e recentemente il giudice unico delle pensioni della Corte dei Conti Puglia con la sentenza n. 207/2020 (preleva qui la sentenza) ha accordato ad un militare un risarcimento per mancato avvio della previdenza complementare.
Il SILF ha approfondito la tematica, anche attraverso l’interessamento dei propri legali di fiducia ,ed è giunto alla conclusione che, allo stato, è prematuro organizzare ricorsi collettivi, in quanto si tratta di una sentenza di primo grado, peraltro emanata dallo stesso giudice che qualche tempo fa accertò addirittura il riagganciamento al metodo retributivo (poi caduto in secondo grado). A nostro avviso, prima di chiedere quattrini ai colleghi, è opportuno attendere conferme dal secondo grado di giudizio (appello). Per tali ragioni invitiamo i nostri iscritti ad attendere prima di aderire a proposte di ricorsi collettivi che, allo stato, sembrano principalmente motivati da interessi sindacali (proselitismo) e/o di studi legali (profitto).
Ad ogni modo, la sentenza della Corte dei Conti Puglia offre l’opportunità di comparare gli effetti del trattamento TFS in uso al personale del comparto sicurezza e difesa con quello TFR/previdenza complementare in uso al personale della Scuola (Fondo Espero).
Già, perché l’avvio della previdenza complementare non è gratuito per le tasche del personale e prevede la trasformazione del TFS con il meno vantaggioso TFR e la devoluzione dello stesso al fondo previdenza.
Roma 30 giugno 2020 LA SEGRETERIA GENERALE SILF