RICORSO PER RIVALUTAZIONE STRAORDINARIO. TERMINE ADESIONE 15 GIUGNO 2021

Il SILF promuove un ricorso avanti al T.A.R. per la rivalutazione dell’indennità per lavoro straordinario (o anche per c.d. “hlm” per servizi interni) e la corresponsione dei relativi arretrati. Più avanti, tutte le info sul merito del ricorso. 

Il ricorso è riservato ai soli iscritti al SILF ed è soggetto ad un  solo minimo contributo di euro 15,00 per le spese vive (notifiche, contributi, ecc.), essendo il ricorso avanzato in diversi Tribunali Amministrativi Regionali.

Per partecipare al ricorso, contatta direttamente il referente SILF di zona (clicca qui),

oppure procedi come segue:

  • iscriviti o rinnova l’iscrizione al SILF con procedura “on line” (clicca qui);
  • scarica, compila e firma i seguenti documenti:
  • effettua un bonifico di 15,00 euro sul conto corrente del SILF “IT23C0306909606100000165941” con causale “ricorsi straordinario”;

e quindi spedisci con spedizione tracciabile i documenti, la ricevuta del bonifico ed una copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al seguente indirizzo:

SILF Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, Via Palestro 78, 00185, Roma.

Scadenza adesioni 15.06.2021

La scadenza originariamente fissata al 30 aprile 2021 è stata (del tutto eccezionalmente) prorogata sino al 15.06.2021, atteso che le restrizioni alla mobilità imposte dalle misure anti Covid non hanno consentito ai nostri referenti di raggiungere tutto il personale che ha manifestato interesse all’iniziativa.

INFO: ricorsostraordinario@silfnazionale.it

SI PREGA DI NON CONTATTARE LO STUDIO LEGALE, GRAZIE!

INFO RICORSO

La legge impone che il lavoro straordinario debba essere autorizzato/disposto solo in presenza di condizioni che lo rendono effettivamente necessario e vada remunerato con una maggiorazione della retribuzione ordinaria.

Per il personale non dirigente, il contratto di lavoro del comparto sicurezza e difesa non individua tassativamente le voci retributive da considerare ai fini della individuazione della retribuzione ordinaria oraria, ma si limita a fissare egli importi. E’ tuttavia evidente che, seppur non esplicitamente, si continua a considerare solo lo stipendio parametrale, l’indennità integrativa speciale ed il rateo della tredicesima, mentre non si tiene conto della indennità mensile pensionabile di polizia (art. 43 comma 3 della legge n. 121/1981). Più nel dettaglio, si fa ancora riferimento alla formula (stipendio parametrale + rateo tredicesima)/156 prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 e abrogata nel 2002.

Si tratta di un’impostazione estremamente penalizzante, soppressa e a nostro avviso illegittima, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, l’indennità mensile pensionabile di polizia è a tutti gli effetti retribuzione di base, come da ultimo ribadito dal parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, di cui si riportano i passi salienti:

“”Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato orientamento in merito alla natura da attribuire alla indennità di polizia. Dagli anni ’90 fino al 2000 il Consiglio di Stato ha considerato tale indennità un trattamento economico accessorio in quanto collegato “allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o pericolose” (Cons. Stato 4935/2000; 39/1998; 319 del 1998; 777/1995). Secondo tale interpretazione l’indennità di polizia è rapportata a specifiche condizioni di impiego del personale interessato.

Al contrario, per la giurisprudenza più recente, questa remunerazione non è ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n.1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, nonostante il nomen juris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale perché tale corrispettivo è ontologicamente correlato “alla naturale gravosità della prestazione lavorativa” ed ai rischi propri derivanti dal servizio di polizia. In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente

… Al riguardo, il Consiglio osserva che l’art.3, comma 63, della l. n. 537 del 1993 stabilisce il divieto, per i pubblici dipendenti, di cumulare le indennità accessorie con altri analoghi trattamenti economici accessori e che tale chiara regola deve essere rispettata. Tuttavia, tale disposizione non osta alla possibilità di una corresponsione cumulativa dell’indennità giudiziaria e dell’indennità di polizia posto che solo la prima ha natura accessoria (si veda paragrafo 3.1) mentre la seconda – per le ragioni indicate al paragrafo 5 – va ricompresa nel trattamento stipendiale di base.

La misura dell’indennità per lavoro straordinario percepita dai finanzieri risulta quindi sensibilmente inferiore a quanto dovrebbe essere. Una situazione in essere da più di 5 anni e che ha determinato e continua a determinare un danno economico molto importante nei confronti del personale della Guardia di Finanza, come sintetizzato nella seguente tabella con alcuni esempi.

RISARCIMENTO PER RIVALUTAZIONE MISURA INDENNITA’ PER LAVORO STRAORDINARIO

ipotesi 5 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni ipotesi 10 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni ipotesi 20 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni ipotesi 25 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni ipotesi 30 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni ipotesi 40 ore straordinario medie mensili negli ultimi 5 anni
Maggiore 1.119,00 2.238,00 4.476,00 5.595,00 6.714,00 8.952,00
Capitano 1.759,67 3.519,33 7.038,67 8.798,33 10.558,00 14.077,33
Tenente 1.741,90 3.483,79 6.967,58 8.709,48 10.451,38 13.935,17
Sottotenente 1.674,69 3.349,38 6.698,75 8.373,44 10.048,13 13.397,50
Luogotenente CS 1.722,52 3.445,04 6.890,08 8.612,60 10.335,13 13.780,17
Luogotenente 1.724,42 3.448,83 6.897,67 8.622,08 10.346,50 13.795,33
Mar. Aiutante + 8 1.703,60 3.407,21 6.814,42 8.518,02 10.221,63 13.628,83
Mar. Aiutante/M.C. + 8 1.704,33 3.408,67 6.817,33 8.521,67 10.226,00 13.634,67
Maresciallo Capo 1.631,65 3.263,29 6.526,58 8.158,23 9.789,88 13.053,17
Maresciallo Ordinario 1.580,35 3.160,71 6.321,42 7.901,77 9.482,12 12.642,83
Maresciallo 1.534,25 3.068,50 6.137,00 7.671,25 9.205,50 12.274,00
Brigadiere Capo QS 1.572,79 3.145,58 6.291,17 7.863,96 9.436,75 12.582,33
Brigadiere Capo + 4 1.575,52 3.151,04 6.302,08 7.877,60 9.453,13 12.604,17
Brigadiere Capo 1.577,15 3.154,29 6.308,58 7.885,73 9.462,88 12.617,17
Brigadiere 1.485,27 2.970,54 5.941,08 7.426,35 8.911,63 11.882,17
Vice Brigadiere 1.478,29 2.956,58 5.913,17 7.391,46 8.869,75 11.826,33
Appuntato Scelto QS 1.341,75 2.683,50 5.367,00 6.708,75 8.050,50 10.734,00
Appuntato Scelto + 5 1.340,65 2.681,29 5.362,58 6.703,23 8.043,88 10.725,17
Appuntato Scelto 1.346,19 2.692,38 5.384,75 6.730,94 8.077,13 10.769,50
Appuntato 1.227,79 2.455,58 4.911,17 6.138,96 7.366,75 9.822,33
Finanziere scelto 1.137,73 2.275,46 4.550,92 5.688,65 6.826,38 9.101,83
Finanziere 1.076,15 2.152,29 4.304,58 5.380,73 6.456,88 8.609,17

Per ulteriori precisazioni in merito al ricorso, clicca qui