ART. 54. PRIME SENTENZE IN APPELLO: 2,44% A TUTTI I “MISTI”, ANCHE “MENO 15”. COSA FARE ADESSO?

La famosa sentenza 1/2021 delle sezioni Riunite d’Appello della Corte dei Conti, aveva lasciato qualche dubbio con riferimento all’applicabilità dell’aliquota del 2,44% anche al personale con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995, tanto che in primo grado alcune sezioni regionali della Corte dei Conti avevano rigettato i ricorsi.

Le prime pronunce appello, I e II sezione per il personale con un’anzianità contributiva tra 15 e 18 anni e II sezione per il personale con meno di 15 anni (sentenza n.41 2021), confermano l’applicabilità del nuovo coefficiente del 2.445% annuo per tutti i “misti”, a prescindere dall’anzianità contributiva maturata. 

Cosa devono fare adesso i finanzieri che stanno per andare in pensioneNulla. In attesa e nella speranza che l’INPS si adegui e, dopo la nostra sollecitazione, emani diposizioni attuative in ordine alla sentenza 1/2021, comunque nessuna azione rivendicativa avrebbe senso prima della liquidazione della pensione.

Cosa devono fare adesso i finanzieri che sono già transitati in pensione con una liquidazione della quota di pensione “retributiva” elaborata con le aliquote di rendimento del personale civile (art. 44 d.p.r. 1092/1973)? Con l’auspicio che l’INPS proceda autonomamente al ricalcolo in autotutela, in questi casi consigliamo comunque di richiedere il ricalcolo della pensione. La richiesta di ricalcolo può essere avanzata i due modi:

  • tramite ricorso amministrativo in modalità telematica tramite il portale MyINPS (anche attraverso il patronato), entro 30 giorni dal pagamento della prima prestazione (primo accredito della pensione);
  • oppure, anche dopo i 30 giorni dal primo pagamento, inviando una richiesta/diffida alla Direzione Provinciale INPS di Viterbo – Polo Nazionale per la Guardia di Finanza.