FINANZIERI GUARITI DAL COVID. LE TEMPISTICHE DELL’OBBLIGO VACCINALE VANNO ADEGUATE AL (NUOVO) GREENPASS

Cosa deve fare un finanziere guarito dal Covid?

Non è così semplice rispondere a questa domanda, per effetto della stratificata e confusa normativa e di un’interpretazione, a nostro avviso, eccessivamente restrittiva adottata dalla Guardia di Finanza con la Circolare n. 344509 dell’11 dicembre 2021. Tanto che, come SILF, abbiamo già scritto due volte al Comando Generale per chiedere chiarimenti e precisazioni.

Al momento la situazione è questa.

Finanziere non vaccinato guarito: per la Guardia di Finanza deve ottemperare all’obbligo vaccinale a decorrere dal giorno successivo al terzo mese dalla guarigione (Caso 3 del prospetto 1 allegato alla Circolare n.344509), nonostante le Circolari del Ministero della Salute non impongono il termine di tre mesi come perentorio, la certificazione verde per i guariti non vaccinati abbia una durata di 6 mesi dalla guarigione e tutte le altre amministrazioni pubbliche abbiano optato per un termine di sei mesi dalla guarigione da cui far decorrere l’obbligo vaccinale.

Finanziere vaccinato guarito: per la Guardia di Finanza deve provvedere all’obbligo vaccinale (dose di richiamo) dal quarto al sesto mese dall’ultimo inoculo. Con la speranza che nessuno si sogni di equiparare chi è guarito a meno di 3 mesi dal termine per il richiamo al citato “Caso 3 non vaccinato guarito”, così come testualmente recita il prospetto 1 allagato alla Circolare n.344509. Anche perché nessun medico si prenderebbe la responsabilità di inoculare una dose di richiamo ad un vaccinato prima dei quattro mesi previsti dal Ministero della Sanità.

In buona sostanza, ai fini dell’obbligo vaccinale la Circolare della Guardia di Finanza n. 344509 non considera la guarigione valida come dose di richiamo e sembra non tenere sempre conto delle tempistiche previste dalla normativa per la certificazione verde.

Una situazione che, evidentemente, mal si concilia con la normativa in materia di certificazione verde, soprattutto alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 5 febbraio 2022. n. 5 che riconosce ai vaccinati (primo ciclo) successivamente guariti una certificazione verde illimitata e conferma in sei mesi la durata della certificazione verde del non vaccinato guarito.

Speriamo che, con l’entrata in vigore del nuovo decreto, le tempistiche per adempiere all’obbligo vaccinale siano finalmente rese coerenti con le tempistiche della certificazione verde.

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