RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. PRIMA DI PROTEGGERE I COLLEGHI, PROTEGGI TE STESSO

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 98914/2023, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’azienda e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) avverso la condanna inflitta ad entrambi da parte della Corte di Appello, a seguito dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore  mentre posizionava dei tubi metallici su una scaffalatura.

Il lavoratore infortunato, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche le funzioni di magazziniere utilizzando regolarmente un muletto, senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento sull’uso del mezzo né un’adeguata formazione sulle corrette modalità di stoccaggio delle merci sulle scaffalature.

Nel caso di specie, secondo i Giudici, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti…… per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo….. dell’attrezzatura di lavoro non si è dimostrato parte attiva nel processo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non ha ricoperto il suo ruolo conformandolo alle disposizioni di cui all’art. 50 del D.Lgs 81/2008.

Tale assunto giurisprudenziale ci ricorda che assumere il ruolo di Rls non è affatto semplice atteso che il citato art. 50 pone in capo a tale figura l’obbligo giuridico di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori coinvolgendolo, anche, in diversi processi che impattano fortemente sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come ad esempio la:

  1. consultazione nella redazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), il documento che contiene dei tecnicismi che un lavoratore che riveste tale ruolo, se non adeguatamente “preparato”, mediamente ha difficoltà a decifrare;
  2. partecipazione alla riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 81/08;
  3. consultazione sull’organizzazione di programmi formativi aziendali;
  4. consultazione in occasione della nomina dell’RSPP, ASSP; addetti al primo soccorso, addetti antincendio e addetti alle emergenze.

Inoltre, ci sono aspetti comportamentali di gestione del ruolo, soprattutto in ambito militare, che si acquisiscono solo con l’esperienza e con un’adeguata formazione ed informazione.

Alla luce di quanto fin qui narrato il SILF, forte delle competenze tecniche maturate nello specifico settore, mette a disposizione le proprie competenze a vantaggio di tutti i RRLLSS della Guardia di Finanza perché la sicurezza dei colleghi e la tutela di chi è stato designato per ricoprire tale delicato ruolo, rappresentano oggi una delle nostre più sentite  priorità. Per questo motivo mettiamo a disposizione un canale dedicato che sostenga i RLS nel delicato incarico ricoperto al fine di aiutare i colleghi ad operare in una cornice di sicurezza  – anche personale – che non va mai sottovalutata né da ritenersi scontata.

Non aspettare  che sia troppo tardi, consultaci adesso scrivendo a: rls@silfnazionale.it

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