AVVISI DI RETTIFICA 2022, CHE FARE? IL SILF ASSISTE I PROPRI ISCRITTI. SCRIVI A CUD2022@SILFNAZIONALE.IT

In questi giorni diversi finanzieri sono stati raggiunti da comunicazioni di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi 2022 (anno di imposta 2021) a seguito di controllo formale (ex art. 36ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La vicenda trae origine da un errore di NoiPA che ha prodotto un’errata (sovrastimata) indicazione delle ritenute IRPEF nella Certificazione Unica elaborata e pubblicata nell’area riservata del portale NoiPa nel mese di marzo 2022. Il dato errato è stato poi acquisito dall’Agenzia delle Entrate nella predisposizione dei modelli 730 precompilati.

L’anomalia viene riscontrata da NoiPa e CIAN già nel mese di febbraio 2022, ma evidentemente i sistemi non consentivano di correggere immediatamente l’errore. Così il CIAN ha informato e istruito il personale interessato tramite la seguente mail massiva del 15 febbraio 2022.

“”Da: RM045 – C.I.A.N. NoReply

Inviato: martedì 15 febbraio 2022

Oggetto: Precisazioni sul conguaglio fiscale e previdenziale, riportato nel cedolino di febbraio, relativo ai redditi percepiti nell’anno 2021.

Gentile amministrato,

in riferimento al conguaglio fiscale relativo ai redditi 2021 ed applicato nella mensilità di febbraio 2022, si comunica che la rinuncia al trattamento integrativo da Lei operata in modalità self service è stata impropriamente estesa da NoiPA anche all’ulteriore detrazione percepita nel corso dell’anno precedente, generando un recupero della stessa rateizzato in dieci mensilità. Per porre rimedio al disagio procurato da tale intervento, NoiPA provvederà a interrompere il prelievo rateizzato già dalla rata stipendiale di marzo 2022; pertanto la Certificazione Unica che verrà pubblicata in data 16 marzo nella Sua area riservata del Portale NoiPA non può considerarsi corretta. Indicativamente nella mensilità di aprile/maggio 2022, si procederà al ricalcolo ed all’applicazione dell’effettivo conguaglio dovuto in base ai redditi 2021 erogati dal sistema NoiPA e alla contestuale rielaborazione della Certificazione Unica. Sarà quindi necessario attendere la pubblicazione della nuova Certificazione sul Portale NoiPA prima di procedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Qualora intenda avvalersi della dichiarazione precompilata messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dovrà avere cura di rettificare i dati proposti in base ai dati riportati sulla nuova Certificazione rilasciata.””

Ci risulta che le Certificazioni Uniche errate sono state effettivamente corrette in data 20 maggio 2024, anche se nessuna comunicazione in merito è stata inviata ai colleghi interessati e il modello 730 precompilato non è stato modificato, continuando a presentare il dato delle ritenute IRPEF errato. Pertanto, i colleghi che non hanno provveduto alla modifica del 730 precompilato sono incorsi nel recente controllo formale ed hanno ricevuto o stanno ricevendo la comunicazione di irregolarità che contiene il recupero dell’IRPEF non versata (nell’ordine di migliaio di euro), gli interessi e l’applicazione della sanzione pari a 20% dell’importo dell’IRPEF non versata, se si paga entro 30 giorni dalla notifica. Un susseguirsi di errori e superficialità che ha prima determinato Certificazioni Uniche errate e poi non ha consentito di rimediare in maniera completa, tanto che sono numerosi i colleghi che si sono “fidati” del modello 730 precompilato. Una situazione che questo sindacato ritiene inaccettabile, con riferimento l’applicazione della sanzione.

Come SILF suggeriamo ai nostri iscritti di:

  1. pagare o iniziare a pagare (a rate) solo l’imposta da recuperare e gli interessi ed attendere a pagare la sanzione;
  2. compilare e produrre al più presto al competente all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite il servizio “CIVES”, la comunicazione che abbiamo preparato per i nostri iscritti (scrivi alla casella di mail cud2022@silfnazionale.it per riceverla), con la quale si chiede la rideterminazione dell’importo da pagare, con l’esclusione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta, l’Agenzia delle Entrate emetterà una nuova comunicazione senza sanzione.

In caso di non accoglimento, una volta lette le eventuali motivazioni, si valuterà se:

  • pagare la sanzione ridotta (20% dell’IRPEF dovuta) comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione;
  • o attendere i successivi atti (rischiando l’applicazione della sanzione pari al 30% e non più al 20% dell’IRPEF dovuta) per poi avviare ulteriori azioni di tutela.

Intanto il SILF ha scritto all’Agenzia delle Entrate per segnalare la situazione e chiedere di istruire gli Uffici Territoriali nel senso di non applicazione delle sanzioni.

Clicca e preleva la lettera SILF Agenzia delle Entrate CUD 2022

 

 

 

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