Come noto, lo scorso 4 luglio è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sez. II n. 5810/2025 con la quale è stato riconosciuto ad un collega il diritto all’indennità di compensazione nella giornata di domenica, a prescindere dalla programmazione del Riposo Settimanale in altra giornata della settimana.
Anche a seguito di iniziative di ricorsi collettivi promossi da altre OO.SS. e da alcuni studi legali, la notizia ha avuto una vasta eco, specie tra il personale impegnato in servizi continuativi che lavora spesso di domenica.
Come SILF, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, abbiamo ritenuto opportuno analizzare nel dettaglio la situazione, chiedere un confronto con l’amministrazione e, nel frattempo, invitare gli iscritti a produrre istanza per interrompere i termini di prescrizione.
L’accurato esame della giurisprudenza ci ha consentito di acquisire le seguenti informazioni.
- è verosimile che la sentenza del T.A.R. Palermo n. 585/2025 sarà oggetto di appello dalla parte soccombente, in quanto lo studio legale che procede è lo stesso incaricato da una delle OO.SS. che sta promuovendo il nuovo ricorso;
- L’orientamento giurisprudenziale è tutt’altro che consolidato. Infatti, a fronte delle due sentenze a favore, ampiamente pubblicizzate da chi propone il ricorso collettivo (T.A.R. Liguria sentenza n. 385/2022 confermata dal Consiglio di Stato sez. II con sentenza n. 5810/2025), se ne registrano dieci di segno opposto: T.A.R. Lombardia sentenza n. 1949/2021, confermata dal Consiglio di Stato sez. II con sentenza n. 6454/2023); T.A.R. Palermo sentenze n. 353, n. 578 e n. 1021 del 2025; T.A.R. Catania sentenze n. 3489, n. 3490 e n. 3712 del 2025; T.A.R. Trieste sentenza n. 94 del 2024; T.A.R. Cagliari sentenza n. 476 del 2025.
- La sentenza n. 5810/2025 del Consiglio di Stato non fa menzione del precedente orientamento dello stesso organo e, di conseguenza, non costituisce un cambio di orientamento del giudice di secondo grado, rispetto alla precedente sentenza n. 6454/2023.
- L’eventuale ricorso può essere esperito anche dopo i 60 giorni dal diniego dell’amministrazione alle istanze presentate dai colleghi, in quanto si è in presenza di una negazione di un diritto soggettivo.
- A breve vi saranno altre pronunce della giustizia amministrativa in grado di definire l’orientamento giurisprudenziale, atteso che:
- è verosimile che la sentenza del T.A.R. Palermo n. 585/2025 sarà oggetto di appello dalla parte soccombente, in quanto lo studio legale che procede è lo stesso incaricato da una delle OO.SS. che sta promuovendo il nuovo ricorso;
- sono in attesa di giudizio almeno due ricorsi presso il T.A.R. Brescia (come testimonia l’ordinanza del T.A.R. Brescia n. 545/2023) e presso il T.A.R. Perugia (come testimonia l’ordinanza T.A.R. Perugia n. 628/2025);
- è molto probabile che siano pendenti ulteriori ricorsi, in quanto, già dopo la sentenza del T.A.R. Liguria n. 385/2022, sono state promosse azioni collettive da una delle OO.SS. e dallo stesso studio legale che stanno riproponendo i nuovi ricorsi.
Il quadro giurisprudenziale appena descritto ed il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto l’azione del SILF ci hanno indotto a produrre le seguenti considerazioni.
- La tesi che riconosce l’indennità di compensazione per la prestazione resa nella giornata di domenica, a prescindere dalla programmazione, appare meno aderente al tenore letterale della norma (art. 54 comma 3 del d.P.R. 18 giugno 2022, n. 164) che fa riferimento a “sopravvenute” (termine che può essere riferito solo alla programmazione) “esigenze di servizio” ed alla “giornata destinata al riposo settimanale” e non al “festivo” inteso come domenica (come, per esempio, indicato per l’indennità per prestazioni rese in giornate festive).
- L’amministrazione, pur non avendo dato riscontro alla nostra richiesta di confronto, ha già, di fatto, espresso la propria posizione, attraverso i dinieghi alle istanze avanzate dai colleghi.
- Il ricorso alle azioni legali collettive può rappresentare un valido strumento di tutela del personale, oltre che un “facile” strumento di proselitismo. Tuttavia, se queste iniziative non sono sostenute da ragioni giuridiche più che sostenibili e consolidate, rischiano di produrre pericolosi danni di immagine e di credibilità all’intero movimento sindacale, oltre che l’improduttivo impiego delle risorse che gli iscritti devolvono al sindacato. Come emerso dall’approfondita analisi della giurisprudenza, allo stato non ci sono valide ragioni giuridiche per giustificare un’azione legale collettiva.
- L’orientamento giurisprudenziale sarà presto definitivamente chiarito dalle ulteriori pronunce.
- L’avvio di un ricorso a queste condizioni sarebbe stato (giustamente) percepito dal personale come “opportunistico”.
Sulla base di queste considerazioni, nella seduta del 08/09/2025 il Direttivo Nazionale del SILF ha ritenuto azzardato, opportunistico e irresponsabile promuovere un ricorso collettivo in questo momento, salvo rivalutare la situazione non appena si sarà consolidato un più chiaro orientamento giurisprudenziale.
LA SEGRETERIA NAZIONALE SILF
SI ALLEGA LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA:
- a favore: T.A.R. Liguria 385 2023; Consiglio di Stato sez. II 5810 2025;
- contraria: Consiglio di Stato sez. II 6454 2023; T.A.R. Milano 1949 2021; T.A.R. Trieste 94 2024; T.A.R. Palermo 353 2025; T.A.R. Palermo 578 2025; T.A.R. Palermo 1021 2025; T.A.R. Catania 3489 2024; T.A.R. Catania 3490 2024; T.A.R. Catania 3712 2024; T.A.R. Cagliari 476 2025;
- interlocutoria: T.A.R. Perugia 628 2025; T.A.R. Brescia 545 2023