Lo scorso 3 aprile, l’INPS, facendo seguito alla Circolare n. 109 del 4 luglio 2025, ha pubblicato il messaggio n. 1200 relativo al computo gratuito della laurea previsto dall’art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dagli articoli 1783 e 1860 del d.lgs. 12 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare).
La notizia è stata ripresa da siti e sindacati del personale militare e ha destato un interesse probabilmente superiore alla sua reale portata.
Proviamo a capire di cosa di tratta e quali effetti produce.
Iniziamo con il dire che non si tratta di una novità. La norma esiste dal 1973 e i recenti provvedimenti dell’INPS sono stati emanati solo con riferimento alla sua applicabilità al personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato recentemente risolta dalla Corte dei Conti.
Il beneficio si applica agli Ufficiali militari per cui è richiesto il requisito della laurea al fine del passaggio in servizio permanente effettivo e quindi non agli Ufficiali di Accademia e nemmeno a chi proviene dai ruoli inferiori ma solo, per quanto riguarda la Guardia di Finanza, agli Ufficiali del ruolo T.L.A.
Dallo scorso 25 febbraio 2026 (art. 20 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23) il beneficio si applica anche ai Marescialli arruolati attraverso concorsi a nomina diretta riservati a giovani in possesso di laurea.
Il beneficio consente di “considerare” gli anni della durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso:
- gratuitamente ai fini pensionistici (art. 1860 COM):
- per chi si trova nel sistema misto ai fini del diritto (computo dell’anzianità utile a lasciare il servizio) e ai fini della misura (quantificazione dell’assegno di pensione) solo per i periodi maturati prima del 31.12.1995:
- per chi si trova nel sistema contributivo solo ai fini del diritto;
- ai fini stipendiali (art. 1783 COM), ovvero ai fini della maturazione dell’anzianità utile ai fini dell’assegno di funzione per il personale non dirigente o delle classi e scatti per il personale dirigente.
Lo stesso periodo di studi può essere oggetto di riscatto oneroso ai fini del Trattamento di Fine Servizio, in aggiunta al corso pre-ruolo e alle maggiorazioni dei servizi (1/5, 1/3, 2/5, ecc.), queste ultime nel limite di 60 mesi.
Attenzione il beneficio è attivabile solo a domanda dell’avente diritto.