
Con la sentenza n. 35/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta ha accolto il ricorso di un Maresciallo della Guardia di Finanza, difesa dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, contro i provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva ridotto il suo trattamento economico durante il congedo parentale fruito tra marzo e maggio 2024.
Il Reparto Amministrativo Logistico Piemonte–Valle d’Aosta aveva inquadrato il periodo come “licenza straordinaria per motivi privati”, riconoscendo soltanto il 30% della retribuzione. La ricorrente ha invece sostenuto, con successo, l’applicazione della normativa speciale prevista dal d.P.R. 39/2018, che garantisce fino a 45 giorni di stipendio pieno, e del d.lgs. 151/2001, che per il 2024 prevede l’indennità all’80% per un ulteriore mese. Solo i due giorni residui, secondo il TAR, andavano correttamente indennizzati al 30%.
Il Tribunale ha quindi annullato i provvedimenti impugnati e ordinato all’Amministrazione di ricalcolare le somme dovute. In termini concreti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza sono stati condannati a rifondere alla ricorrente 3.000 euro di spese legali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato: una statuizione che sottolinea la piena soccombenza dell’Amministrazione e l’importanza del corretto inquadramento giuridico dei periodi di astensione.
Chiarimento giuridico finale (corretto): la pronuncia non afferma un primato assoluto e generale della normativa speciale, ma determina il corretto coordinamento delle norme applicabili al caso concreto. In particolare, il TAR precisa che, per il personale delle Forze Armate e di Polizia, il d.P.R. 39/2018 opera — in deroga e per la misura e i limiti ivi indicati — attribuendo fino a 45 giorni di licenza straordinaria con trattamento economico intero; successivamente, per il periodo eccedente, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 34 del d.lgs. 151/2001 (con la specifica maggiorazione dell’80% prevista per il 2024), e solo gli eventuali giorni residui sono indennizzabili al 30%. La sentenza funge quindi da indicazione operativa sul sequenziamento delle tutele economiche e impone all’Amministrazione la rideterminazione delle spettanze secondo tale ordine .