LIMITI ORDINAMENTALI, TEMPI PER IL T.F.S. E RISCATTI. LE ULTIME DALL’INPS

Negli ultimi giorni l’INPS ha pubblicato tre documenti che hanno suscitato l’interesse dei finanzieri, non sempre a ragione.

Con la Circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l’INPS ha precisato i requisiti per l’accesso alla pensione per gli anni 2027 e 2028, adeguati agli incrementi della speranza di vita, così come ridotti dall’ultima legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Così come anticipato dal SILF lo scorso 8 gennaio.

Per quanto di interesse dei finanzieri, l’INPS ha confermato che per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa l’incremento di 1 mese per il 2027 e tre mesi dal 2028 previsto (art. 1 comma 185) per tutti i lavoratori si applica:

  • ai requisiti per l’accesso alla pensione anticipata;
  • ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia, solo se al raggiungimento del limite ordinamentale non si è in possesso dell’anzianità contributiva (effettiva +  maggiorazioni) di 36 anni.  

Con riferimento all’incremento specifico per il personale del comparto sicurezza e difesa di un ulteriore mese per il 2028 (art. 1 comma 180), due mesi per il 2029 e tre mesi dal 2030, l’INPS ha fatto riserva di fornire successive istruzioni dopo l’emanazione del decreto interministeriale che dovrà stabilire le relative deroghe (art. 1  comma 181).

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Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026 l’INPS ha fornito indicazioni sui termini di pagamento del T.F.S. così come modificati dall’art. 1 comma 198 della stessa legge 31 dicembre 2025, n. 199, ovvero con la riduzione, per chi matura il diritto dall’01.01.2027, da 12 a 9 mesi del differimento previsto dall’art. 3 comma 2 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79.

È appena il caso di specificare che questa circolare dell’INPS non c’entra nulla con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo u.s., per la quale si attende un nuovo intervento legislativo. 

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Infine, con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026 l’INPS si è adeguata alla sentenza n. 8 2025 delle sezioni riunite della Corte dei Conti ed ha aperto alla possibilità di riscattare ai fini pensionistici del periodo di servizio comunque prestato non assistito da indennità (per i finanzieri il servizio di leva e il corso pre-ruolo) con il criterio cronologico.

In buona sostanza si può riscattare onerosamente ai fini pensionistici 1/5 del periodo del servizio di leva e del periodo del corso pre-ruolo. Anche in questo caso si tratta di una vittoria del SILF che già dal 2019 aveva chiesto l’estensione anche ai finanzieri di questa opportunità già prevista per le Forze Armare e l’Arma dei Carabinieri con la Circolare INPS n. 119 del 18.12.2018.

Questa nuova opportunità riveste particolare interesse solo per quel personale che attraverso questo riscatto può raggiungere i 18 anni di anzianità contributiva utile al 31.12.1995, ovvero essere ammesso al sistema retributivo pro-rata.

Al contrario non è particolarmente vantaggiosa per il resto del personale, per via degli elevati costi di riscatto.

Clicca e scarica la VELINASILF 31.03.2026

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