
Con riferimento al c.d. premio Covid ex art. 63 del d.l. n. 18/2020 per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate ha dapprima dato istruzioni di procedere al calcolo utilizzando il conteggio delle ore lavorate rispetto alle ore lavorabili (Circolare 8E del 3 aprile 2020 clicca qui) e poi ha ammesso, in alternativa, in calcolo in giorni (Risoluzione 18 del 9 aprile 2020 clicca qui).
Sono ora arrivate le indicazioni delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa. Per poliziotti e militari il premio (massimo 100 euro mensili esentasse) dovrebbe essere corrisposto a fine emergenza e sarà calcolato su base giornaliera secondo la formula giornate lavorate/giornate lavorabili *100. Dove per giornate lavorate si intendono i giorni di servizio (non in smart), per giornate lavorabili si intendono i giorni non festivi da lunedì a sabato per chi lavora su settimana corta e da lunedì a venerdì 26 per chi lavora su settimana lunga.
Lo scorso 9 aprile abbiamo scritto (clicca qui) al Comando Generale circa le possibili penalizzazioni che si potevano verificare, nell’eventualità che si fosse utilizzato il calcolo a giorni, con particolare riferimento ai finanzieri impiegati nei servizi di 12 ore con riposti programmati. Ebbene, la nostre osservazioni sono state evidentemente recepite e si è opportunamente previsto di considerare come giornate utili al calcolo del premio anche le assenze per Riposo Programmato.
Secondo la stessa logica andrebbero però considerati come giornate lavorate anche i giorni di assenza per Recupero ore e di Recupero Compensativo, se riferiti a ore di straordinario prestate nel periodo dell’emergenza, in quanto sostanzialmente equiparabili al Riposo Programmato.
Sul punto abbiamo sollecitato il Comando Generale. Preleva qui la lettera SILF 17 2020 del 23 maggio 2020 premio 100 euro.